Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/04/2004 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1 |
Art. 5. |
§ 1.5.H79 – Direttiva 23 aprile 2004, n. 58.
Direttiva n. 2004/58/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alphacypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 24 aprile 2004, n. L 120).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il
(3) I rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(4) Il riesame di tutte le sostanze attive si è concluso il 13 febbraio 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham.
(5) Dal riesame delle sostanze alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(6) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
(8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2005.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham per accertarsi che siano soddisfatte le condizioni riguardanti dette sostanze di cui all'allegato I della
I rispettivi Stati membri relatori sono incaricati di organizzare la cooperazione tra gli Stati membri al momento di detto riesame.
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente alphacypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2005 nell'allegato I della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di prodotti contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2009; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham come sostanza attiva in combinazione con altre sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2009 ovvero entro il termine previsto per la modifica o la revoca di cui trattasi rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze attive nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della
N. |
Nome comune, Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«84 |
alpha-cypermethrin Numero CAS 67375-30-8 Numero CIPAC 454 |
Miscela racemica comprendente (S)-á-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate e (R)-á-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate (= coppia di isomeri cis-2 della cypermethrin) |
930 g/kg CIS-2 |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni i come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'alpha-cypermethrin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano misure di attenuazione dei rischi; — prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione. |
85 |
Benalaxyl Numero CAS 71626-11-4 Numero CIPAC 416 |
Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6-xylyl–DL-alaninate |
960 g/kg |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del benalaxyl, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
86 |
Bromoxynil Numero CAS 1689-84-5 Numero CIPAC 87 |
3,5 dibromo – 4- hydroxybenzonitrile |
970 g/kg |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bromoxynil, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
87 |
Desmedipham Numero CAS 13684-56-5 Numero CIPAC 477 |
ethyl 3’-phenylcarbamoyloxycarbanilate ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate |
Min. 970 g/kg |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del desmedipham, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e dei lombrichi. Occorre ricorrere a misure di attenuazione dei rischi, ove necessario. |
88 |
Ioxynil Numero CAS 13684-83-4 Numero CIPAC 86 |
4- hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'ioxynil, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
89 |
Phenmedipham Numero CAS 13684-63-4 Numero CIPAC 77 |
methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate; 3-methoxycarbonylaminophe nyl 3’-methylcarbanilate |
Min. 970 g/kg |
1° marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del phenmedipham, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»