§ 1.5.H30 – Direttiva 2 marzo 2004, n. 20.
Direttiva n. 2004/20/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/03/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.H30 – Direttiva 2 marzo 2004, n. 20.

Direttiva n. 2004/20/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 marzo 2004, n. L 70).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il chlorpropham.

     (2) Gli effetti del chlorpropham sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, i Paesi Bassi sono stati designati quale Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione le relative raccomandazioni e relazioni di valutazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (3) Dette relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (4) Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al chlorpropham.

     (5) Dal riesame del chlorpropham non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

     (6) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham possano soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il chlorpropham nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della menzionata direttiva.

     (7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

     (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.

     (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

     (10) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente chlorpropham allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti il chlorpropham di cui all'allegato I della direttiva 91/ 414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2005.

     2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente chlorpropham come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/ 414/CEE entro il 31 gennaio 2005, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/ CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2009.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2005.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

 

N.

Nome comune e numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza [1]

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«79

Chlorpropham

N. CAS 101-21-3

N. CIPAC 43

3-clorofenilcarbammato di isopropile

975 g/kg

febbraio 2005

31 gennaio 2015

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida ed antigermogliante.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del chlorpropham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

 

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»