Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/03/2004 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.H30 – Direttiva 2 marzo 2004, n. 20.
Direttiva n. 2004/20/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 9 marzo 2004, n. L 70).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti del chlorpropham sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del
(3) Dette relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(4) Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al chlorpropham.
(5) Dal riesame del chlorpropham non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(6) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham possano soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
(8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(10) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente chlorpropham allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti il chlorpropham di cui all'allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente chlorpropham come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della
N. |
Nome comune e numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza [1] |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«79 |
Chlorpropham N. CAS 101-21-3 N. CIPAC 43 |
3-clorofenilcarbammato di isopropile |
975 g/kg |
1° febbraio 2005 |
31 gennaio 2015 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida ed antigermogliante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del chlorpropham, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»