§ 1.5.H27 – Decisione 1 marzo 2004, n. 217.
Decisione n. 2004/217/CE della Commissione relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/03/2004
Numero:217


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.H27 – Decisione 1 marzo 2004, n. 217.

Decisione n. 2004/217/CE della Commissione relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, in particolare l'articolo 11, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 91/516/CEE della Commissione ha introdotto un elenco di ingredienti il cui uso è vietato negli alimenti composti per animali, in conformità alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti. Il divieto stabilito in tale decisione non comprende la circolazione di questi ingredienti come mangimi o la loro utilizzazione diretta come mangimi. Tale elenco di ingredienti è stato modificato varie volte.

     (2) La direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliva che doveva essere introdotto un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego come mangimi, in base alla direttiva 96/25/CE destinata a sostituire la decisione 91/516/CEE, affinché la portata dei divieti sia generale e si applichi sia all'impiego dei mangimi stessi sia alla loro utilizzazione negli alimenti composti per animali.

     (3) Di conseguenza, allo scopo di garantire la conformità dei mangimi alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 96/25/CE, è stato introdotto un elenco destinato a sostituire l'elenco previsto dalla decisione 91/516/CEE.

     (4) Alcuni limiti o divieti sono già fissati dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento (CE) n. 999/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e dal regolamento (CE) n. 1774/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Le limitazioni o i divieti non dovrebbero quindi essere ripetuti nell'elenco delle materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi.

     (5) Per garantire la chiarezza della normativa comunitaria, la decisione 91/516/CEE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La presente decisione va applicata senza pregiudizio per i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1774/2002.

 

          Art. 2.

     È vietata la circolazione o l'utilizzazione nei mangimi delle materie prime elencate nell'allegato.

 

          Art. 3.

     La decisione 91/516/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata valgono come riferimenti alla presente decisione.

 

          Art. 4.

     La presente decisione sarà applicata dal 25 marzo 2004.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

 

     È vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi delle seguenti materie prime:

     1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.

     2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.

     3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.

     4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE, senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue.

     6) Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici.

     7) Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

     (3) Il termine «acque reflue» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di mangimi; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che di tratti di acque salubri e pulite, come specificato all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all'articolo 2 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.

     (4) Il termine «rifiuti urbani solidi» non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.