Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 01/03/2004 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.H27 – Decisione 1 marzo 2004, n. 217.
Decisione n. 2004/217/CE della Commissione relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Di conseguenza, allo scopo di garantire la conformità dei mangimi alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 96/25/CE, è stato introdotto un elenco destinato a sostituire l'elenco previsto dalla
(4) Alcuni limiti o divieti sono già fissati dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento (CE) n. 999/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e dal regolamento (CE) n. 1774/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Le limitazioni o i divieti non dovrebbero quindi essere ripetuti nell'elenco delle materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi.
(5) Per garantire la chiarezza della normativa comunitaria, la
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La presente
È vietata la circolazione o l'utilizzazione nei mangimi delle materie prime elencate nell'allegato.
La
I riferimenti alla decisione abrogata valgono come riferimenti alla presente decisione.
La presente decisione sarà applicata dal 25 marzo 2004.
Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi
È vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi delle seguenti materie prime:
1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.
3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.
4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della
6) Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici.
7) Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.
(3) Il termine «acque reflue» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di mangimi; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che di tratti di acque salubri e pulite, come specificato all'articolo 4 della
(4) Il termine «rifiuti urbani solidi» non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al