§ 1.5.F90 - Regolamento 27 giugno 2003, n. 1139.
Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/06/2003
Numero:1139


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.F90 - Regolamento 27 giugno 2003, n. 1139.

Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio.

(G.U.U.E. 28 giugno 2003, n. L 160).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, in particolare dall'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini, includendo la sorveglianza di un campione di animali non macellati per il consumo umano. È necessario chiarire la definizione di tale gruppo di animali, per evitare che si effettui un campionamento inadeguato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure d'eradicazione da attuare in seguito alla presenza conclamata di TSE in ovini e caprini. Per raccogliere dati epidemiologici, occorre effettuare prove mirate su animali abbattuti a titolo di tali misure.

     (3) In teoria, vi è la possibilità che la BSE esista nella popolazione ovina e caprina. Con questi animali non è possibile utilizzare metodi di routine per distinguere tra infezione da BSE e da scrapie. In entrambi i casi il livello di carica infettiva nell'ileo è significativo fin dalla fase iniziale dell'infezione. In via precauzionale, l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei materiali specifici a rischio.

     (4) Nel suo parere del 7 e 8 novembre 2002 sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti, il comitato direttivo scientifico ha raccomandato che le tonsille dei bovini di ogni età fossero considerate fonte di rischio per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

     (5) Il comitato ha dichiarato che, per escludere il rischio di BSE, durante la raccolta di carne proveniente dalla testa e dalla lingua di bovini da destinare al consumo umano, occorre evitare la contaminazione con tessuto nervoso centrale e tonsillare.

     (6) Poiché le condizioni della testa dipendono principalmente da come viene manipolata e dalla chiusura del foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e del foro occipitale (foramen magnum), occorre istituire sistemi di controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati.

     (7) Le norme che consentono di spedire a un altro Stato membro carcasse, semicarcasse e quarti non contenenti alcun materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, senza che lo Stato in questione abbia preventivamente espresso il proprio consenso, dovrebbero essere estese alle semicarcasse tagliate in non più di tre parti, in modo da riflettere gli scambi reali tra gli Stati membri.

     (8) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, definisce le norme per la salute pubblica e degli animali relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito. Occorre pertanto sopprimere le norme speciali sulla rimozione e sull'eliminazione di tali prodotti contenute nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001.

     (9) Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

     (10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a partire dal 1o ottobre 2003.

     La nuova disposizione dell'allegato XI, parte A, punto 1, lettera a), punto ii) al regolamento (CE) n. 999/2001, come stabilito al punto 2 dell'allegato al presente regolamento, si applica agli animali macellati a partire dal 1o ottobre 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati III e XI sono modificati come segue:

     1) l'allegato III è sostituito dal testo seguente:

 

«ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

 

CAPITOLO A

 

     I. SORVEGLIANZA DEI BOVINI

     1. Informazioni generali

     La sorveglianza dei bovini viene condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

     2. Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

     2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

     - soggetti a “speciale macellazione di emergenza”, quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, oppure

     - macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, eccettuati gli animali che non presentano segni clinici e abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia, sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi:

     - sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano, o

     - abbattuti nel quadro della campagna di eradicazione della malattia, conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, senza che presentino segni clinici, sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Svezia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.

     3. Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

     3.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

     - abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione,

     - abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     - macellati per il consumo umano,

     sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     3.2. Gli Stati membri possono decidere di derogare alle disposizioni del punto 3.1 nelle zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione bovina dello Stato membro.

     4. Sorveglianza degli animali acquistati a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96

     4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     4.2. Tutti gli animali di età superiore a 42 mesi nati dopo il 1o agosto 1996 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

     4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 10 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o

     4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

     5. Sorveglianza degli altri animali

     Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono decidere su base volontaria di sottoporre a test altri bovini sul loro territorio, in particolare nel caso in cui gli animali provengano da paesi con BSE nel patrimonio indigeno, abbiano assunto mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendano da femmine affette da BSE.

     6. Misure successive ai test

     6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punto 3 o 4.

     6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, al punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.

     6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

     6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

 

     II. SORVEGLIANZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

     1. Informazioni generali

     La sorveglianza degli ovini e dei caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

     2. Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano

     Gli animali di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva e che siano macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

 

Stato membro

Dimensione minima del campione annuale

 

Animali abbattuti (1)

Belgio

3 750

Danimarca

3 000

Germania

60 000

Grecia

60 000

Spagna

60 000

Francia

60 000

Irlanda

60 000

Italia

60 000

Lussemburgo

250

Paesi Bassi

39 000

Austria

8 200

Portogallo

22 500

Finlandia

1 900

Svezia

5 250

Regno Unito

60 000

 

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,005 % con un livello di affidabilità del 95 % negli animali macellati negli Stati membri che macellano un gran numero di ovini adulti. Negli Stati membri che macellano un numero inferiore di ovini adulti, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del 25 % del numero stimato o registrato di pecore di riforma macellate nel 2000.

 

     Uno Stato membro può sottoporre a test un numero di animali inferiore a quello indicato nella tabella se le ultime statistiche ufficiali sulla macellazione indicano che tale numero è pari al 25 % delle pecore di riforma macellate annualmente nello Stato membro.

     3. Sorveglianza degli animali non macellati per il consumo umano

     Animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti spuntati dalla gengiva, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati

     - abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,

     - macellati per il consumo umano,

     sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

     Gli Stati membri possono decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che fanno ricorso a tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.

 

Stato membro

Dimensione minima del campione annuale

 

Animali abbattuti (1)

Belgio

450

Danimarca

400

Germania

6 000

Grecia

6 000

Spagna

6 000

Francia

6 000

Irlanda

6 000

Italia

6 000

Lussemburgo

30

Paesi Bassi

5 000

Austria

1 100

Portogallo

6 000

Finlandia

250

Svezia

800

Regno Unito

6 000

 

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,05 % con un'affidabilità del 95 % negli animali macellati negli Stati membri con una grande popolazione ovina. Negli Stati membri con una popolazione ovina modesta, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del 50 % del numero stimato di animali morti (mortalità stimata all'1 %).

 

     4. Sorveglianza delle greggi infette

     A partire dal 1o ottobre 2003, gli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, che sono stati abbattuti a titolo delle disposizioni contenute nell'allegato VII, punto 2, lettera b), punto i) o ii) o punto 2, lettera c), sono sottoposti a test sulla base di una selezione di un campione casuale semplice, in conformità alla dimensione del campione indicata nella tabella.

 

Numero di animali di riforma con età superiore a 12 mesi nel gregge

Dimensione minima del campione (1)

70 o inferiore

Tutti gli animali ammissibili

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 o superiore

150

 

(1) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da garantire con un'affidabilità del 95 % l'inclusione di almeno un caso positivo se la malattia è presente con una prevalenza minima del 2 % nella popolazione sottoposta a test.

 

     5. Sorveglianza degli altri animali

     Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

     - animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,

     - animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di TSE nel patrimonio indigeno,

     - animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,

     - animali nati o discendenti da femmine infette da TSE,

     - animali provenienti da greggi infette da TSE.

     6. Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

     6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della TSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

     6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4.

     6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.

     7. Genotipizzazione

     7.1. Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di TSE riscontrati in genotipi resistenti (ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge d'origine e tutte le altre greggi di cui l'animale ha fatto parte vengono sottoposti ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di TSE ai fini della tipizzazione dei ceppi.

     7.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 7.1, è determinato il genotipo della proteina prionica di un sottocampione casuale degli ovini sottoposti a test conformemente alle disposizioni del capitolo A, parte II, punto 2. Il sottocampione rappresenta almeno l'1 % del campione complessivo per ciascuno Stato membro e non è inferiore a 100 animali per Stato membro. In deroga, gli Stati membri possono scegliere di genotipizzare un numero equivalente di animali di età analoga.

 

     III. SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI

     Gli Stati membri possono condurre a titolo volontario la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie animali diverse dai bovini, ovini e caprini.

 

CAPITOLO B

 

     I. INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE NELLA LORO RELAZIONE

     1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

     2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.

     3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

     4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte I, punti 3 e 4.

     5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.

     6. Stima della dimensione delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2 e 3, prescelte per il campionamento.

     7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.

     8. Numero, classe di età e distribuzione geografica dei casi positivi di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero, classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita.

     9. Casi accertati di TSE in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

     10. Genotipo e, se possibile, razza di ogni animale sottoposto a campionamento in ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte II, punti 7.1 e 7.2.

 

     II. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE FORNIRE NELLA PROPRIA SINTESI

     La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.

 

     III. DOCUMENTAZIONE

     1. L'autorità competente conserva, per sette anni, la registrazione dei seguenti dati:

     - numero e tipo di animali sottoposti a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     - numero ed esito degli esami clinici ed epidemiologici effettuati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     - numero ed esito degli esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,

     - numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,

     - genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.

          2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»

 

     2) nell'allegato XI, la parte A è sostituita dal testo seguente:

 

«ALLEGATO XI

MISURE TRANSITORIE DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23

 

     A. Materiale specifico a rischio, carne raccolta meccanicamente e tecniche di macellazione

     1. a) I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

     i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali e le apofisi traverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

     ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo di ovini e caprini di tutte le età.

     L'età sopraindicata per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica dell'insorgenza della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE stabilita dall'allegato III, capitolo A, parte I.

     b) Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), i tessuti menzionati in appresso devono essere definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché in Portogallo, eccettuata la regione autonoma delle Azzorre: l'intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi.

     2. In deroga al punto 1, lettera a), punto i), può essere deciso, in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

     a) nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, o improbabile ma non esclusa;

     b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

     Il Regno Unito, il Portogallo e la Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b), rispettivamente.

     Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate all'allegato III, capitolo A, parte I, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

     i) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

     ii) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

     La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre.

     Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a titolo dell'articolo 21.

     3. Le ossa di bovini, ovini e caprini non sono utilizzate per la produzione di carne raccolta meccanicamente.

     4. La lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento non si effettua su bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale.

     5. Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

     a) i macelli o, eventualmente, altri luoghi di macellazione;

     b) i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;

     c) se del caso, gli impianti di transito di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, o i locali degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     Le suddette disposizioni non si applicano al materiale di categoria 1 destinato all'alimentazione di uccelli necrofagi, in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     6. La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide.

     7. La carne della testa dei bovini con età superiore a 12 mesi è raccolta presso i macelli in conformità a un sistema di controllo, riconosciuto dall'autorità competente, per prevenire la possibilità che la carne della testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale. Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:

     - la raccolta avviene in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di macellazione,

     - qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della testa, il foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e il foro occipitale sono sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento,

     - non si procede alla raccolta della carne dalle teste i cui occhi sono stati danneggiati o andati perduti prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della testa da tessuti del sistema nervoso centrale,

     - non si procede alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate in conformità al secondo trattino,

     - fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo di cui al secondo trattino sia andato perso o gli occhi danneggiati durante il processo,

     - s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

     8. In deroga ai requisiti indicati al punto 7, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere l'applicazione, presso il macello, di un sistema di controllo alternativo per la raccolta della carne della testa dei bovini, che preveda una riduzione equivalente del livello di contaminazione della carne della testa con tessuto del sistema nervoso centrale. S'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione. Gli Stati membri che fanno ricorso a questa deroga informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in merito al loro sistema di controllo e agli esiti del campionamento.

     9. Le disposizioni previste ai punti 7 e 8 non si applicano alla raccolta della lingua in conformità al punto 6, né alla raccolta della carne delle guance effettuata nel macello se prima non è stata rimossa la testa del bovino dalla guidovia o dai ganci.

     10. In deroga ai punti 5 e 7, gli Stati membri possono decidere di consentire:

     a) la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;

     b) la rimozione della colonna vertebrale o di parti della carcassa in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, sorvegliati e registrati;

     c) la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati in conformità alle seguenti disposizioni.

     Le teste di bovini destinate ad essere trasportate in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati a raccogliere la carne della testa rispettano le seguenti disposizioni:

     - le teste sono collocate su una rastrelliera durante il periodo d'immagazzinamento e il trasporto dal macello al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato,

     - il foro frontale risultante dall'abbattimento con pistola e il foro occipitale sono debitamente sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile prima del trasferimento dalla guidovia o dai ganci alla rastrelliera. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento,

     - le teste che non sono state debitamente sigillate in conformità al secondo trattino, i cui occhi sono stati danneggiati o sono andati perduti subito prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da tessuti del sistema nervoso centrale sono escluse dal trasporto al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato,

     - s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a ridurre la contaminazione.

     La raccolta della carne della testa dei bovini nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati avviene in conformità al sistema di controllo, riconosciuto dall'autorità competente, per prevenire la possibile contaminazione della carne della testa. Il sistema prevede almeno quanto segue:

     - tutte le teste sono sottoposte a un'ispezione oculare per verificare che non vi siano segni di contaminazione o di danneggiamento e per accertarsi che siano state debitamente sigillate prima dell'inizio della procedura di raccolta della carne,

     - non si raccoglie la carne dalle teste che non sono state debitamente sigillate, i cui occhi sono stati danneggiati, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre, in presenza di tali teste, non si procede alla raccolta della carne da nessun'altra testa che si ritiene possa essere stata da esse contaminata,

     - fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si stabiliscono criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante il trasporto e la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo di cui al secondo trattino sia perso o gli occhi vengano danneggiati durante il processo,

     - s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

     11. Tutto il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato al momento immediato della rimozione e smaltito, in conformità alle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare nell'articolo 4, paragrafo 2.

     12. Gli Stati membri effettuano frequenti ispezioni ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione e adottano provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, o altri luoghi preposti alla rimozione di materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 5, lettera c).

     In particolare, gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire e controllare che:

     a) il materiale specifico a rischio utilizzato per scopi autorizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, e al regolamento (CE) n. 1774/2002 sia usato solo per gli scopi autorizzati;

     b) il materiale specifico a rischio è smaltito a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     13. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare la spedizione di teste o di carcasse contenenti materiale specifico a rischio in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro per quanto riguarda la ricezione del materiale e le condizioni specifiche da applicare a siffatti trasferimenti.

     Tuttavia, le carcasse, le semicarcasse e i quarti tagliati in non più di tre parti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati in uno Stato membro o spediti a un altro Stato membro senza che questo abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

     14. Si applica un regime di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettera a), punto i). Il regime comprende almeno i seguenti provvedimenti:

     a) qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu;

     b) un'indicazione specifica del numero di carcasse o parti di carcasse bovine, per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, è aggiunta al documento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, parte A, lettera f), punto ii), della direttiva 64/433/CEE o, se del caso, al documento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 93/13/CEE della Commissione;

     c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).

     15. a) I prodotti di origine animale sotto elencati sono soggetti alle condizioni di cui alla lettera b) per quanto riguarda le importazioni sul territorio della Comunità:

     - il materiale specifico a rischio di cui al punto 1, lettera a),

     - carni fresche: le carni definite dalla direttiva 64/433/CEE,

     - carni macinate e preparazioni di carni: le carni macinate e le preparazioni di carni quali definite dalla direttiva 94/65/CE,

     - prodotti a base di carne: i prodotti a base di carne quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE,

     - altri prodotti di origine animale: altri prodotti di origine animale quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE,

     - grassi fusi, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - gelatina, quale definita dalla direttiva 92/118/CEE e dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - alimenti per animali da compagnia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - prodotti a base di sangue, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - proteine animali trasformate, quali definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - ossa e prodotti a base di ossa, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002,

     - materiale appartenente alla categoria 3, quale definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

     Ogni riferimento a “prodotti di origine animale” indica i prodotti di origine animale elencati nel presente punto e non riguarda altri prodotti di origine animale che contengono o che sono derivati da tali prodotti di origine animale.

     b) Quando i summenzionati prodotti di origine animale, contenenti materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, sono importati nella Comunità da paesi terzi o loro regioni, i certificati sanitari devono essere accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese produttore, secondo la seguente formulazione:

      “Questo prodotto non contiene e non deriva da (*):

     o

     materiale specifico a rischio, quale definito all'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001, prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne raccolta meccanicamente da ossa di bovini, ovini o caprini prodotta dopo il 31 marzo 2001. Dopo il 31 marzo 2001, i bovini, gli ovini o i caprini, da cui deriva il prodotto, non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, carcasse, semicarcasse e quarti possono contenere la colonna vertebrale all'importazione,

     oppure (*)

     materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli di animali nati, allevati con continuità e macellati nei seguenti paesi:

     - Argentina

     - Australia

     - Botswana

     - Brasile

     - Cile

     - Costa Rica

     - Salvador

     - Islanda

     - Namibia

     - Nuova Zelanda

     - Nicaragua

     - Panama

     - Paraguay

     - Singapore

     - Swaziland

     - Uruguay

     - Vanuatu

 

(*) Cancellare le parti che non interessano”»