Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/03/2001 |
Numero: | 298 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE del Consiglio sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione. |
Art. 2. La presente decisione si applica agli animali certificati dal 31 luglio 2001. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.F76 - Decisione 30 marzo 2001, n. 298.
Decisione n. 2001/298/CE che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 12 aprile 2001, n. L 102)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, della
(2) Sulla base alle conclusioni di tale relazione, e in particolare allo scopo di richiamare l'attenzione dei veterinari preposti alla certificazione sulle loro responsabilità riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto, è necessario completare i certificati sanitari previsti per tali animali.
(3) La
(4) La dichiarazione aggiuntiva prevista dalla presente decisione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE del Consiglio sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. L'allegato E della direttiva n. 92/65/CEE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.
3. L'allegato della
La presente decisione si applica agli animali certificati dal 31 luglio 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
1. La
L'allegato F è modificato come segue:
a) Nella sezione C del modello di certificato 1, all'elenco numerato di requisiti da certificare è aggiunto il seguente punto:
"6) al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della
Nei casi in cui si applica la
b) Nella sezione C del modello di certificato 2, all'elenco numerato di requisiti da certificare è aggiunto il seguente punto:
"6) al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della
2. La
a) Nell'allegato B, alla dichiarazione è aggiunta la seguente lettera:
"f) al momento dell'ispezione era idoneo ad essere trasportato lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della
b) Nell'allegato C, alla sezione IV del modello di certificato è aggiunto il seguente punto:
"6) al momento dell'ispezione era/erano idoneo/i ad essere trasportato/i lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della
3. La direttiva n. 91/68/CEE è modificata come segue:
L'allegato E è modificato nel modo seguente:
È aggiunto il seguente testo come:
- lettera G) della sezione V del modello di certificato I,
- lettera H) della sezione V del modello di certificato II,
- lettera K) della sezione V del modello di certificato III:
"al momento dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della
ALLEGATO II
L'allegato E della direttiva n. 92/65/CEE è sostituito dal testo seguente:
"ALLEGATO E
(Omissis)"
ALLEGATO III
L'allegato della
"ALLEGATO
(Omissis)"