Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 23/05/2003 |
Numero: | 390 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione |
Art. 2. |
Art. 3. Documenti di trasporto |
Art. 4. Specie non portatrici |
Art. 5. Abrogazione |
Art. 6. Campo d'applicazione |
Art. 7. |
§ 1.5.E78 - Decisione 23 maggio 2003, n. 390. [1]
Decisione n. 2003/390/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. L 135).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/67/CEE stabilisce i requisiti e le disposizioni applicabili alla definizione di condizioni adeguate per la commercializzazione, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, di pesci vivi d'allevamento, molluschi e crostacei, loro uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, di detta direttiva.
(2) La direttiva 91/76/CEE prevede la possibilità di derogare a tali requisiti per le specie che non sono portatrici delle malattie considerate. Tale deroga si applica se è dimostrato che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili, non causa la trasmissione passiva di tali malattie. La direttiva prevede inoltre l'elaborazione di un elenco di animali d'acquacoltura ai quali si applica la deroga in questione.
(3) È sufficientemente provato che talune specie di molluschi non sono sensibili alla bonamiosi (Bonamia ostreae) e alla marteiliosi (Marteilia refringens), né la trasmettono passivamente. Esse devono essere pertanto inserite nel suddetto elenco.
(4) A norma della direttiva 91/67/CEE, all'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, i pesci vivi e i molluschi d'allevamento devono essere scortati da documenti di trasporto. La
(5) A norma della direttiva 91/67/CEE, la commercializzazione dei molluschi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della medesima è soggetta a garanzie complementari, segnatamente in relazione all'origine dei molluschi stessi. L'applicazione di tali garanzie rende difficoltoso l'approvvigionamento di molluschi. La decisione 93/55/CEE della Commissione, modificata dalla
(6) La presente decisione tiene conto dei nuovi dati scientifici e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
(7) La presente decisione lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria. Il modello di documento ivi figurante non sarà pertanto richiesto per gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, commercializzati direttamente per il consumo umano.
(8) Occorre prevedere un congruo periodo di tempo per l'applicazione di tali nuovi requisiti in materia di certificazione.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione
1. La presente decisione stabilisce:
a) le condizioni di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali d'acquacoltura, loro uova e gameti, non sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato;
b) un modello del documento di trasporto previsto all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/67/CEE;
c) un elenco delle specie animali d'acquacoltura alle quali è applicabile la deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva.
2. La presente decisione non si applica nei casi in cui gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, di cui al paragrafo 1, sono commercializzati direttamente per il consumo umano.
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, dell'articolo 2 della
Art. 3. Documenti di trasporto
All'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione, nonché le loro uova e gameti, devono essere scortati da un documento di trasporto in conformità del modello figurante nell'allegato I e soddisfare i requisiti previsti nel medesimo, tenendo conto delle note esplicative riportate nell'allegato II.
Art. 4. Specie non portatrici
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/67/CEE, l'allegato III della presente decisione stabilisce l'elenco delle specie animali d'acquacoltura cui è applicabile la deroga istituita dall'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della suddetta direttiva.
Art. 5. Abrogazione
Le decisioni 93/22/CEE e 93/55/CEE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.
Art. 6. Campo d'applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 2 agosto 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura
a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e dello status del luogo di destinazione.
b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate — (pagina 1, 2, 3 …) di (numero totale di pagine).
c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.
e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.
f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.
g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.
h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.
ALLEGATO III
Elenco delle specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a
determinate malattie e non responsabili della loro trasmissione
Malattie dei molluschi (agente patogeno) |
Specie di molluschi |
Bonamiosi (Bonamia ostreae) |
Ostrica giapponese Crassostrea gigas |
|
Cozze Mytilus edulis e M. galloprovincialis |
|
Vongola verace della specie Ruditapes decussatus |
|
Vongola verace della specie Ruditapes philippinarum |
Marteiliosi (Marteilia refringens) |
Ostrica giapponese Crassostrea gigas |
[1] Abrogata dall'art. 19 del