Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 22/05/2003 |
Numero: | 380 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.E73 - Decisione 22 maggio 2003, n. 380. [1]
Decisione n. 2003/380/CE della Commissione che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva n. 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 maggio 2003, n. L 131).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della
(2) La Svezia ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 1995. Di conseguenza, la
(3) Tramite lettera del 15 luglio 2002, le autorità svedesi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga al punto 46, lettera d), dell'allegato I della
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Lasciando impregiudicato il punto 46, lettera d), dell'allegato I della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
CONDIZIONI SPECIALI PER IL SEZIONAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI E SUINI
1. Dopo la refrigerazione nelle camere fredde la cui temperatura dell'aria all'uscita degli evaporatori è tale da consentire un raffreddamento delle carcasse ad una temperatura interna di 7 °C entro le 48 ore per le carcasse di bovini e entro 20 ore per le carcasse di suini, le carcasse sono trasportate nei locali di sezionamento la cui temperatura non supera i 12 °C e situati nello stesso isolato dell'impianto di refrigerazione.
2. La carne viene trasferita in una sola volta.
3. Le carcasse sono introdotte nel locale adibito al sezionamento e disossate prima che sia raggiunta la temperatura interna di 7 °C qualora il taglio sia effettuato entro le 48 ore dalla fine delle operazioni di macellazione per le carcasse bovine e entro le 20 ore per le carcasse suine.
4. Tra l'introduzione della carne nel locale adibito al sezionamento e la nuova refrigerazione non devono passare più di 60 minuti.
5. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate in locali frigoriferi appropriati.
[1] Abrogata dall'art. 1 della