§ 1.5.E29 - Decisione 10 aprile 2003, n. 265.
Decisione n. 2003/265/CE della Commissione sull'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/04/2003
Numero:265


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.E29 - Decisione 10 aprile 2003, n. 265.

Decisione n. 2003/265/CE della Commissione sull'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica ai fini della valutazione di un nuovo test di discriminazione per la peste suina classica

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE, in particolare gli articoli 19 e 20,

     considerando quanto segue:

     (1) La peste suina classica è una delle più gravi malattie del suino ed ha causato gravissimi danni economici nella Comunità nell'ultimo decennio.

     (2) Sono stati messi a punto vaccini marcatori contro la peste suina classica che, in linea di massima, potrebbero essere utilizzati come strumento supplementare di eradicazione della malattia a seguito del manifestarsi della malattia e di prevenzione dell'abbattimento in massa dei suini.

     (3) Le norme relative all'utilizzo dei vaccini contro la peste suina classica e ai relativi test di discriminazione, unitamente all'elenco e alle funzioni dei laboratori comunitari e nazionali di riferimento, sono contenute nella direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, e nella decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica.

     (4) Il ricorso ai vaccini marcatori si trova attualmente ostacolato dalla mancanza di un test di discriminazione attendibile che sia in grado di distinguere tra gli animali vaccinati e quelli infetti.

     (5) Una società privata, Intervet, ha recentemente messo a punto un nuovo test di discriminazione. Quest'ultimo deve essere oggetto di un'ulteriore valutazione indipendente e, successivamente, di validazione, affinché la Commissione possa eventualmente approvarlo nel quadro della direttiva 2001/89/CE.

     (6) È opportuno che tale valutazione venga effettuata dal laboratorio comunitario di riferimento in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri.

     (7) Intervet fornirà gratuitamente ai laboratori nazionali per la peste suina degli Stati membri e al laboratorio comunitario di riferimento un quantitativo adeguato di reattivi necessari alla valutazione del nuovo test.

     (8) Per l'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica relativamente al 2003 valgono le norme fissate dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit.

     (9) È opportuno sostenere finanziariamente il lavoro svolto in questo settore dal laboratorio comunitario di riferimento, in quanto esso potrà contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di peste suina classica e di forme di lotta più efficaci contro questa malattia.

     (10) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica (in appresso, «LCR») assistenza finanziaria per la valutazione del nuovo test di discriminazione per la peste suina classica messo a punto da Intervet.

     2. Il LCR effettua la convalida del test in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento per la peste suina classica negli Stati membri e trasmette i risultati di tale lavoro alla Commissione non oltre il 30 giugno 2003.

 

          Art. 2.

     L'assistenza finanziaria della Comunità al LCR per il lavoro di cui all'articolo 1 copre le spese sostenute per il personale e per l'acquisto di reattivi diversi da quelli forniti gratuitamente da Intervet e non supera la somma di 30 000 EUR.

 

          Art. 3.

     L'assistenza finanziaria della Comunità è versata dietro presentazione di una relazione tecnica e finanziaria e di un'adeguata documentazione di supporto da parte del LCR. Questi documenti sono presentati alla Commissione non oltre il 30 settembre 2003.

 

          Art. 4.

     Il LCR, Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, è destinatario della presente decisione.