Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/03/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.E14 - Direttiva 25 marzo 2003, n. 23.
Direttiva n. 2003/23/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 marzo 2003, n. L 81).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Il 29 maggio 1998 l'Italia ha ricevuto dalla Novartis Protezione Piante SpA (attualmente Syngenta) una domanda analoga riguardante l'oxasulfuron. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la
(3) Il 3 luglio 1996 l'Italia ha ricevuto dalla Hoechst Schering AgrEvo GmbH (attualmente Bayer Crop Science) una domanda analoga riguardante l'etossisulforon. Il fascicolo relativo è stato dichiarato completo con la
(4) Il 30 marzo 2000 la Germania ha ricevuto dalla Aventis Crop Science (attualmente Bayer Crop Science) una domanda analoga riguardante il foramsulfuron. Il fascicolo relativo è stato dichiarato completo con la
(5) Il 16 giugno 1997 l'Italia ha ricevuto dalla Rhône- Poulenc Agro SA (attualmente Bayer Crop Sciences) una domanda analoga riguardante l'oxadiargil. Il fascicolo relativo è stato dichiarato completo con la
(6) Il 16 dicembre 1999 la Francia ha ricevuto dalla Ishira Sangyo Kaisha Ltd una domanda analoga riguardante il ciazofamid. Il fascicolo relativo è stato dichiarato completo con la
(7) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(8) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 dicembre 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti l'imazamox, l'oxadiargil, l'oxasulfuron, l'etossisulforon, il foramsulfuron e il ciazofamid.
(9) I riesami relativi all'imazamox, all'oxasulfuron, al foramsulfuron, all'oxadiargil e al ciazofamid non hanno evidenziato problemi o motivi di preoccupazione tali da richiedere una consultazione del comitato scientifico per le piante.
(10) La documentazione e le informazioni sull'etossisulfuron sono state sottoposte anche al comitato scientifico per le piante, per consultazione distinta. In una prima consultazione il comitato scientifico è stato invitato ad esprimersi sull'incidenza di tumori dell'utero nei ratti. Nel suo parere al riguardo il comitato ha ritenuto che l'aumento dell'incidenza di tumori dell'utero nei ratti non fosse rilevante ai fini del rischio per l'uomo in quanto si era manifestato soltanto ad una dose elevata che aveva causato una marcata tossicità generale. Non si è ritenuto necessario procedere a studi supplementari sulla meccanica del fenomeno. È stata effettuata un'altra consultazione sul rischio potenziale per gli organismi acquatici: nel relativo parere il comitato ha concluso che la valutazione del rischio dell'etossisulfuron per gli organismi acquatici era carente riguardo vari aspetti, soprattutto per quanto concerne gli organismi presenti nei sedimenti. È stata ritenuta incompleta anche la valutazione del rischio per le piante acquatiche e le costituito presentato dal metabolita Hoe 136086 dell'etossisulfuron.
Il richiedente ha presentato successivamente altri studi e informazioni; lo Stato membro relatore ha riesaminato la valutazione del rischio della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione.
(11) Dai vari test effettuati si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(12) I rapporti di riesame della Commissione sono necessari per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella
(13) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(14) È pertanto opportuno modificare la
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil o ciazofamid allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil o ciazofamid come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:
N. |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«41 |
Imazamox CAS N. 114311-32-9 CIPAC N. 619 |
Acido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)- 5-(metossimetil) nicotinico |
950 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'imazamox, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi |
42 |
Oxasulfuron CAS N. 144651-06-9 CIPAC N. 626 |
Oxetan-3-il 2 [(4,6-dimetilpirimidin-2-il) carbamoil-sulfamoil] benzoato |
960 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'oxasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 - Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e caratteristiche climatiche vulnerabili Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi |
43 |
Etossisulfuron CAS N. 126801-58-9 CIPAC N. 591 |
3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossi-sulfonil) urea |
950 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etossisulforon, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio in canali di scolo. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi |
44 |
Foramsulfuron CAS N. 173159-57-4 CIPAC N. 659 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil) urea |
940 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del foramsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi |
45 |
Oxadiargil CAS N. 39807-15-3 CIPAC N. 604 |
5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'oxadiargil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi |
46 |
Ciazofamid CAS N. 120116-88-3 CIPAC N. 653 |
4-cloro-2ciano-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo-1-sulfonammide |
935 g/kg |
1.7.2003 |
30.6.2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della ciazofamid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: - alla protezione degli organismi acquatici, - alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suono, soprattutto nelle regioni europee settentrionali Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'impiego |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»