§ 1.5.E03 - Decisione 13 marzo 2003, n. 181.
Decisione n. 2003/181/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/03/2003
Numero:181


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E03 - Decisione 13 marzo 2003, n. 181.

Decisione n. 2003/181/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 marzo 2003, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica.

     (2) È necessario prevedere l'istituzione progressiva di limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) dei metodi analitici per le sostanze per le quali non è stato definito alcun limite consentito ed in particolare per quelle sostanze il cui impiego non è autorizzato oppure espressamente vietato all'interno della Comunità al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 96/23/CE.

     (3) A seguito del rilevamento di cloramfenicolo, nitrofurani e acetato di medrossiprogesterone in alimenti di origine animale, il livello da fissare per gli LMRR armonizzati per tali sostanze sono stati concordati in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.

     (4) La somministrazione a scopo zootecnico di una delle sostanze citate continua tuttavia ad essere autorizzata alle precise condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva 96/22/CE.

     (5) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tali sostanze al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori in tutta la Comunità. Per tale motivo la decisione 2002/657/CE della Commissione andrebbe modificata di conseguenza.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2002/657/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2, «allegato» è sostituito da «allegato I»;

     2) all'articolo 3, lettere b) e c), «allegato» è sostituito da «allegato I»;

     3) l'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

     «Gli Stati membri si assicurano che i metodi analitici utilizzati per individuare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate nell'allegato stesso:

     a) cloramfenicolo,

     b) metaboliti di nitrofurano,

     c) medrossiprogesterone.»;

     4) il testo di cui all'allegato della presente decisione è inserito come allegato II.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

Limiti minimi di rendimento richiesti

 

Sostanza e/o metabolita

Matrici

LMRR

Cloramfenicolo

Carni

 

 

Uova

0,3 µg/kg

 

Latte

 

 

Urina

 

 

Prodotti dell'acquacultura

 

 

Miele

 

Acetato di Medrossiprogesterone

Grasso di rognone di suino

1 µg/kg

Metaboliti di nitrofurano:

 

 

- Furazolidone

Carni di pollame

1 µg/kg per tutti

- Furaltadone

Prodotti dell'acquacultura

 

- Nitrofurantoina

 

 

- Nitrofurazone»