§ 1.5.D57 - Decisione 10 gennaio 2003, n. 35.
Decisione n. 2003/35/CE della Commissione che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/01/2003
Numero:35


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.D57 - Decisione 10 gennaio 2003, n. 35.

Decisione n. 2003/35/CE della Commissione che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento del benalaxil-M, benthiavalicarb, 1-metilciclopropene, prothioconazole e fluoxastrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 gennaio 2003, n. L 11).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

     (2) Il 22 febbraio 2002 la società Isagro, Italia, ha presentato alle autorità portoghesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva benalaxil-M, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 19 aprile 2002 la società Kumiai Chemicals Industry Co Ltd ha presentato alle autorità del Belgio un fascicolo per la sostanza attiva benthiavalicarb. Il 28 febbraio 2002 la società Rohm & Haas ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo per la sostanza attiva 1-metilciclopropene. Il 25 marzo 2002 la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo per la sostanza attiva prothioconazole. Il 25 marzo 2002 la società Bayer Crop Science ha presentato alle autorità del Regno Unito un analogo fascicolo per la sostanza attiva fluoxastrobin.

     (3) Le autorità del Portogallo, del Belgio e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/ 414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

     (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

     I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa l'opportunità di inserire o meno la sostanza attiva in esame nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

 

N.

Nome comune, numero d'identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Benalaxil-M

non attribuito

ISAGRO, Italia

22.2.2002

PT

2

Benthiavalicarb

CipacNo 744

KUMIAI Chemicals Industry Co Ltd

19.4.2002

BE

3

1-metilciclopropene

non attribuito

Rohm & Haas

28.2.2002

UK

4

Prothioconazole

CipacNo 745

Bayer AG

25.3.2002

UK

5

Fluoxastrobin

CipacNo 746

Bayer AG

25.3.2002

UK