Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/01/2003 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.5.D51 - Direttiva 10 gennaio 2003, n. 5.
Direttiva n. 2003/5/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 14 gennaio 2003, n. L 8).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti della deltametrina sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94 la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 6 ottobre 1998 la Svezia ha presentato alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) Tale relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente la deltametrina.
(4) Dal riesame non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti deltametrina soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della
(6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella
(7) Prima di procedere all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano.
(8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della
(9) È pertanto opportuno modificare la
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame della deltametrina (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2004.
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente deltametrina allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza di cui all'allegato I della direttiva 91/414/ CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2004.
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente deltometrina, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Testo da inserire al fondo della tabella dell'allegato I della
N. |
Nome comune e numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
«40 |
Deltametrina CAS N. 52918-63-5 Numero CIPAC 333 |
(S)-á-ciano-3-fenossibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato |
980 g/kg |
1° novembre 2003 |
31 ottobre 2013 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame della deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri: - devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, - devono monitorare la situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, - devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»