Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/10/2002 |
Numero: | 819 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 98/569/CE è modificata come segue |
Art. 2. La decisione 98/570/CE è modificata come segue |
Art. 3. La presente decisione si applica a partire dal 3 dicembre 2002 |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C86 - Decisione 18 ottobre 2002, n. 819.
Decisione n. 2002/819/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/569/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia, e della decisione 98/570/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia.
(Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 19 ottobre 2002, n. L 281).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione tunisina, l'autorità competente per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi è ora la «Direction générale des services vétérinaires (DGSV)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.
(4) La formulazione delle decisioni 98/569/CE e 98/570/CE deve essere uniformata con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da paesi terzi.
(5) Le decisioni 98/569/CE e 98/570/CE devono essere modificate conseguentemente.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) L'allegato A è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
La presente decisione si applica a partire dal 3 dicembre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(Omissis).
(Omissis).