§ 1.5.C42 - Decisione 27 settembre 2002, n. 768.
Decisione n. 2002/768/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/09/2002
Numero:768


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/69/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C42 - Decisione 27 settembre 2002, n. 768.

Decisione n. 2002/768/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 28 settembre 2002, n. L 260).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vistaladirettiva97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, modificata da ultimo dalla decisione 2002/573/ CE, è stata adottata in seguito alla constatazione, nel corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, di gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di poliziaveterina ria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e al rilevamento della presenza di residui nocivi, tra cui il cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano o animale e che presentano un rischio per la salute dell'uomo e degli animali.

     (2) La decisione 2002/69/CE doveva essere riesaminata sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della comunità.

     (3) Dati i risultati favorevoli delle analisi effettuate su determinati prodotti della pesca di alcune specie ittiche importati dalla Cina, appare opportuno interrompere l'attuazione di esami più severi su tali prodotti.

     (4) Tuttavia, in considerazione dei risultati ancora sfavorevoli delle analisi condotte sugli involucri di origine animale importati dalla Cina, per il momento è necessario mantenere i controlli rafforzati per tali prodotti.

     (5) Per evitare interruzioni in tali controlli rafforzati sugli involucri di origine animale, occorre mettere rapidamente in atto le misure in questione.

     (6) La decisione 2002/69/CE dev'essere modificata conseguentemente.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione 2002/69/CE è modificata come segue:

     1) nel testo dell'articolo 3 sono soppresse le parole "Fino al 30 settembre 2002";

     2) gli allegati I e II della decisione 2002/69/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).