§ 1.5.B90 - Decisione 16 agosto 2001, n. 664.
Decisione n. 2001/664/CE della Commissione recante modifica della decisione 96/301/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/08/2001
Numero:664


Sommario
Art. 1.      La decisione 96/301/CE è così modificata
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B90 - Decisione 16 agosto 2001, n. 664.

Decisione n. 2001/664/CE della Commissione recante modifica della decisione 96/301/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

(G.U.C.E. 31 agosto 2001, n. L 233).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, dev'essere in grado di prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) Nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri (Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca) hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in provenienza dall'Egitto.

     (3) La Commissione, con le decisioni 96/301/CE, 98/105/CE e 98/503/CE, ha imposto agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto. Le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto sono state vietate, ad eccezione di quelle originarie delle "zone indenni da organismi nocivi" stabilite in conformità delle "Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi

     - Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi".

     (4) Durante la campagna 1998/1999 sono stati registrati altri casi di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in importazioni di patate originarie dell'Egitto, per cui l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto è stata vietata tra il 3 aprile 1999 e l'inizio della campagna d'importazione

     1999/2000.

     (5) E’ stata quindi effettuata una nuova valutazione della situazione. La Commissione ha ritenuto opportuno, con la decisione 1999/842/CE, abolire il divieto d'importazione delle patate provenienti da zone indenni da organismi nocivi ufficialmente riconosciute per la campagna d'importazione 1999/2000.

     (6) Nel corso della campagna 1999/2000 la situazione è nettamente migliorata e la Commissione, con la decisione 2000/568/CE, ha nuovamente autorizzato, per la campagna d'importazione 2000/2001, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto e provenienti da zone indenni da organismi nocivi riconosciute conformemente alle norme internazionali FAO suddette.

     (7) Tuttavia, durante la campagna 2000/2001 si sono verificate varie intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e, conformemente alle disposizioni della decisione 2000/568/CE, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto è stata vietata tra il 5 maggio 2001 e l'inizio della campagna d'importazione 2001/2002.

     (8) E’ stata quindi effettuata un'ulteriore valutazione della situazione. L'Egitto ha comunicato alla Commissione di aver rafforzato le misure amministrative allo scopo di applicare un rigoroso sistema di controllo in grado di garantire e mantenere l'assenza dell'organismo patogeno suddetto nelle zone indenni da organismi nocivi riconosciute ed ha confermato l'adozione di misure nei confronti degli esportatori che violano le istruzioni emanate dalle autorità egiziane in materia di esportazione di patate destinate all'Unione europea. L'Egitto ha inoltre presentato un dettagliato piano d'emergenza contenente le misure da applicare qualora il marciume bruno della patata fosse individuato in Egitto e/o in partite di patate originarie dell'Egitto ispezionate al momento dell'introduzione nell'Unione europea e notificate all'Egitto.

     (9) Dovrebbe pertanto essere possibile autorizzare, per la campagna d'importazione 2001/2002, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto e provenienti da zone riconosciute indenni da organismi nocivi in tale paese conformemente alle norme internazionali della FAO.

     (10) La Commissione deve provvedere affinché l'Egitto trasmetta tutte le informazioni tecniche relative alle indagini e ai controlli necessari per il riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi conformemente alle norme internazionali della FAO, in modo da consentire alla Commissione di effettuare la valutazione necessaria per l'azione sopra menzionata. Tali informazioni tecniche devono essere abbastanza particolareggiate da dimostrare che, nello stabilire le zone riconosciute indenni in Egitto, si è tenuto sufficientemente conto dei fattori specifici di rischio, sia nella regione del delta che nella regione del deserto.

     (11) Gli effetti delle misure d'emergenza devono essere costantemente valutati durante la campagna d'importazione 2001/2002 e, qualora si accertasse che le disposizioni della presente decisione non sono state rispettate, verranno prese in esame le possibili conseguenze.

     (12) E’ necessario chiarire le disposizioni di cui al punto 1, lettera c), quinto trattino, dell'allegato della decisione 96/301/CE, in modo da indicare se il campionamento si riferisce al bacino o al villaggio.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 96/301/CE è così modificata:

     1) All'articolo 1 bis, i termini "2000/2001" sono sostituiti da "2001/2002".

     2) All'articolo 1 ter, i termini "2000/2001" sono sostituiti da "2001/2002".

     3) All'articolo 2, la data "30 agosto 2001" è sostituita dal

     (Omissis).

     4) All'articolo 4, la data "30 settembre 2001" è sostituita dal

     (Omissis).

     5) L'allegato è modificato nel modo seguente:

     a) al punto 1, lettera c), terzo trattino, i termini "2000/2001" sono sostituiti da "2001/2002" e la data "1° dicembre 2000" è sostituita dal "1° dicembre 2001".

     b) al punto 1, lettera c), quinto trattino, i termini "almeno un campione per ciascuna zona specificata alla lettera a)" sono sostituiti dai termini "almeno un campione per bacino o per villaggio".

     c) al punto 1, lettera c), ultimo trattino, la data "1° dicembre 2000" è sostituita dal "1° dicembre 2001".

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.