Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/10/2001 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata come specificato nell'allegato |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Esse ne informano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2001 |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.B71 - Direttiva 12 ottobre 2001, n. 87.
Direttiva n. 2001/87/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile.
(G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Il 27 marzo 1996 la Grecia ha ricevuto una domanda analoga della Rhone Poulenc Agrochimie SA (attualmente Aventis CropScience), riguardante il ciclanilide (RPA 090946). Il relativo fascicolo di questa domanda è stato dichiarato completo con la
(3) Il 27 agosto 1998 la Germania ha ricevuto una domanda della W. Neudorff GmbH KG riguardante il fosfato ferrico. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la
(4) Il 4 settembre 1996 la Germania ha inoltre ricevuto una domanda della Novartis riguardante la pimetrozina (CGA 215944). Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la
(5) Il 16 giugno 1997 il Belgio ha ricevuto una domanda della Nihon Nohyaku Co. Ltd, riguardante il piraflufenetile. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la
(6) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate cinque sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 17 dicembre 1998 (acibenzolar-s-metile), l'11 febbraio 1998 (ciclanilide), il 30 luglio 1999 (fosfato ferrico), il 28 maggio 1998 (pimetrozina) e l'8 luglio 1999 (piraflufen-etile), rispettivamente.
(7) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. I riesami sono stati conclusi il 29 giugno 2001 sotto forma di singole relazioni di riesame della Commissione per l'acibenzolar-s-metile, il ciclanilide, il fosfato ferrico, la pimetrozina e il piraflufen-etile.
(8) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante. Per quanto riguarda l'acibenzolar-s-metile e il fosfato ferrico, al comitato non sono state presentate questioni specifiche. Esso non ha ritenuto di dover sollevare problemi in merito alle sostanze attive per una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva [1]. Il comitato ha precisato che l'assenza di commenti deve essere interpretata unicamente come indice che non vi sono motivi manifesti che impongano osservazioni particolari.
(9) Nel suo parere riguardante la ciclanilide [2] il comitato ha dato la sua interpretazione di taluni effetti osservati nei ratti e nei conigli ed ha raccomandato il riesame della degradazione del metabolita nel suolo 2,4-dicloranilina. Le raccomandazioni del comitato sono state prese in considerazione.
(10) Nel suo parere sulla pimetrozina [3], il comitato ha valutato taluni effetti in rapporto alla fissazione di una dose giornaliera ammissibile e di una dose di riferimento acuta per i consumatori.
(11) Nel suo parere sul piraflufen-etile [4], il comitato ha concluso che sussiste in generale un rischio trascurabile di contaminazione delle acque sotterranee per quanto riguarda il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione. Tuttavia, occorre valutare attentamente il destino di alcuni prodotti di degradazione in certe condizioni estreme.
(12) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione. E’ quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
(13) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o per concedere, entro la scadenza di detto periodo, nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive in questione ed altre sostanze incluse nell'allegato I.
(14) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva. E’ pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, i rapporti di riesame definitivi (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva). Qualora un rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
[1] Processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 7 marzo 2001 (acibenzolar-s-metile); processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 4 giugno 2001 (fosfato ferrico).
[2] Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla
[3] Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla
[4] Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla
ha adottato la presente direttiva:
La tabella dell'allegato I della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della
3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della
4. Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.
La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I della
(Omissis).