§ 1.5.B41- Direttiva 9 novembre 2001, n. 93.
Direttiva n. 2001/93/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/11/2001
Numero:93


Sommario
Art. 1.      L'allegato della direttiva 91/630/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva
Art. 2.      Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi notificano senza indugio [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.B41- Direttiva 9 novembre 2001, n. 93.

Direttiva n. 2001/93/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, e successive modifiche, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE, il comitato scientifico veterinario ha adottato, il 30 settembre 1997, un parere concernente il benessere dei suini detenuti in allevamenti intensivi.

     (2) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, ispirata alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. Non è quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito dell'allegato della direttiva 91/630/CEE nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.

     (3) Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.

     (4) Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

     (5) Il precitato rapporto del comitato scientifico veterinario raccomanda di non svezzare i lattonzoli prima dei 28 giorni di età, a meno che la salute della scrofa o dei suinetti stessi non rischi di essere compromessa o che vantaggi per la salute di questi ultimi giustifichino uno svezzamento precoce.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato della direttiva 91/630/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi notificano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).