Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/11/2001 |
Numero: | 810 |
Sommario |
Art. 1. La decisione in merito all'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive figuranti nell'allegato della presente decisione è rinviata in attesa del [...] |
Art. 2. Gli Stati membri relatori informano i notificanti, per ciascuna delle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, del fatto che sono tenuti a completare le relative pratiche in [...] |
Art. 3. In caso di mancato ricevimento delle informazioni necessari per talune sostanze attive entro le date indicate in allegato, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione quanto prima e [...] |
Art. 4. Gli Stati membri relatori informano immediatamente della presente decisione i notificanti delle sostanze attive di cui all'articolo 1 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B23 - Decisione 21 novembre 2001, n. 810.
Decisione n. 2001/810/CE della Commissione relativa alla decisione in merito all'eventuale iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 22 novembre 2001, n. L 305).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3600/92 prevede che per ciascuna sostanza attiva di cui è stato designato relatore, lo Stato membro deve esaminare le pratiche e inviare alla Commissione un rapporto sulla valutazione delle informazioni trasmesse dai notificanti in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
(3) Gli Stati membri relatori hanno presentato i rapporti nei quali hanno precisato i complementi di informazione da fornire. Dopo aver ricevuto i rapporti, la Commissione li ha trasmessi per informazioni agli Stati membri ed ha consultato esperti degli Stati membri e i principali notificanti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92 tutti i dati devono essere presentati entro il 25 maggio 2002. In casi eccezionali, quando lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto disporre di tali studi entro il 25 maggio 2002, può essere fissata una data alternativa. La fissazione di una data alternativa posteriore è giustificata per le sostanze benalaxyl, chorotoluron e dinocap dalla durata e dalle condizioni sperimentali degli studi da presentare e per le sostanze benomyl, cypermethrin e chlorotoluro dalla necessità di effettuare studi a lungo termine. Spetta al notificante far sì che le pratiche siano complete in modo da rispettare, per un numero limitato di impieghi rappresentativi, tutti i requisii riportati negli allegati II e III della
(5) Le informazioni presentate finora non sono sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e b), della
(6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della
(7) In seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato fitosanitario permanente e conformemente al parere di tale comitato, la Commissione ha precisato le ulteriori informazioni che sono come minimo necessarie per stabilire se le sostanze attive di cui al considerando 4 soddisfano i requisiti dell'articolo 5 della
(8) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di programmare la loro attività, è necessario che il notificante il quale desidera che lo Stato membro relatore e la Commissione continuino la loro attività di revisione si impegni incondizionatamente a presentare i complementi di informazione necessari. Per permettere alla Commissione di completare la sua attività nel quadro del programma istituito dal regolamento (CEE) n. 3600/92 entro un periodo di tempo ragionevole, è opportuno fissare una scadenza entro la quale i notificanti delle sostanze in esame sono tenuti a completare le pratiche. Tale scadenza deve essere quanto più possibile ravvicinata, tenendo conto del tempo occorrente per l'esecuzione degli studi necessari.
(9) Nel caso in cui per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione in merito alla presentazione delle necessarie informazioni, gli interessati hanno comunque la possibilità di chiederne in un secondo tempo l'inserimento tra le sostanze attive di cui all'allegato I della
(10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alle sostanze attive di cui trattasi nel quadro della
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La decisione in merito all'eventuale iscrizione nell'allegato I della
Gli Stati membri relatori informano i notificanti, per ciascuna delle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, del fatto che sono tenuti a completare le relative pratiche in modo da rispettare tutti i requisiti previsti negli allegati II e III della
Ogni Stato membro relatore informa ciascun notificante che, se desidera che lo stesso Stato membro relatore e la Commissione portino avanti la procedura di revisione per l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I della
In caso di mancato ricevimento delle informazioni necessari per talune sostanze attive entro le date indicate in allegato, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione quanto prima e comunque entro due mesi.
Gli Stati membri relatori informano immediatamente della presente decisione i notificanti delle sostanze attive di cui all'articolo 1.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
|
Termine ultimo per la presentazione di studi |
Termine ultimo per la presentazione di studi a lungo termine |
Alachlor |
25.5.2002 |
31.12.2002 |
Alpha-cypermethrin |
25.5.2002 |
|
Benalaxyl |
31.1.2003 |
25.5.2003 |
Benomyl |
25.5.2002 |
31.12.2003 |
Bromoxynil |
25.5.2002 |
25.5.2003 |
Chlorothalonil |
25.5.2002 |
25.5.2003 |
Chlorotoluron |
30.11.2002 |
31.12.2003 |
Cypermethrin |
25.5.2002 |
30.6.2003 |
Dinocap |
31.12.2002 |
31.12.2003 |
Endosulfan |
25.5.2002 |
31.5.2003 |
Ioxynil |
25.5.2002 |
25.5.2003 |
Methamidophos |
25.5.2002 |
25.5.2003 |