Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 27/08/2002 |
Numero: | 1530 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.5.A69 - Regolamento 27 agosto 2002, n. 1530.
Regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione che modifica l'allegato I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 28 agosto 2002, n. L 230).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
(4) Considerata la ridotta disponibilità di medicinali per uso veterinario per talune specie destinate alla produzione di alimenti, i limiti massimi di residui possono venire determinati mediante metodi di estrapolazione dai limiti massimi di residui stabiliti per altre specie su base rigorosamente scientifica.
(5) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.
(6) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
(7) Diidrostreptomicina, Streptomicina e Meloxicam devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
(8) Azagly-nafarelin e Deslorelin acetato devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
(9) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivo nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per Altrenogest.
(10) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato
A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:
(Omissis).
B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/ 90 è modificato come segue:
(Omissis).
C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/ 90 è modificato come segue:
(Omissis).