Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 15/07/2002 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell’allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame del cinidon etile, del cialofopbutile, del famoxadone, del florasulam, del metalaxil-M e del picolinafen, ad eccezione delle informazioni riservate [...] |
Art. 3. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M o picolinafen allo scopo [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2002 |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.A25 - Direttiva 15 luglio 2002, n. 64.
Direttiva n. 2002/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen.
(G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(4) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(5) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(6) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(7) Gli effetti delle sostanze attive sopra citate sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della
(8) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 19 aprile 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il cinidon etile, il cialofop-butile, il famoxadone, il florasulam, il metalaxil-M e il picolinafen.
(9) I riesami relativi al cinidon etile, al metalaxil-M e al picolinafen non hanno evidenziato questioni aperte tali da richiedere una consultazione del comitato scientifico per le piante.
(10) Per quanto riguarda il cialofopbutile, al comitato scientifico per le piante è stato chiesto di pronunciarsi sugli effetti potenziali del prodotto sugli organismi acquatici e sugli artropodi non bersaglio, nonché sull’esposizione dell’operatore. Nel suo parere, il comitato ha osservato che l’applicazione atmosferica della sostanza attiva può presentare un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici nelle aree irrigue coltivate a riso e nei canali di drenaggio adiacenti di bassa profondità. Applicazioni terrestri in risaie inondate possono comportare un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici nelle risaie. Il comitato ha ritenuto improbabile che l’utilizzo della sostanza possa essere nocivo per le api ma ha sottolineato il sussistere di dubbi circa gli altri artropodi non bersaglio - dubbi che avrebbero dovuto essere risolti per mezzo di test approfonditi. Tali informazioni sono state successivamente fornite e valutate. Il comitato ha inoltre ritenuto che l’esposizione dell’operatore al cialofopbutile fosse stata adeguatamente analizzata.
(11) Per quanto riguarda il famoxadone, al comitato è stato chiesto di pronunciarsi in merito agli effetti sulle dafnie e i lombrichi, segnatamente in rapporto con i prodotti di degradazione della sostanza attiva, nonché sulla rilevanza per gli esseri umani dell’effetto oculare osservato nel quadro dello studio di dodici mesi svolto sui cani e sulle possibili implicazioni per la valutazione dei rischi per l’operatore. Nel suo parere, il comitato ha fatto notare che i rischi derivanti dal famoxadone e dai suoi metaboliti per le dafnie sono già stati oggetto di un’analisi adeguata. Il comitato ha inoltre osservato come sia improbabile che i metaboliti IN-KZ007 e IN-JS940 possano presentare un rischio elevato per i lombrichi ma ha notato che non era in grado di valutare i probabili rischi cronici della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi nell’ipotesi in cui venisse superato il limite di sei applicazioni per stagione. Esso ha infine ritenuto che l’effetto oculare del famoxadone sui cani debba essere considerato pertinente per gli esseri umani in attesa di una comprensione più completa del meccanismo di azione. Le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell’elaborazione della presente direttiva e del relativo rapporto di riesame.
(12) Per quanto riguarda il florasulam, al comitato è stato chiesto di pronunciarsi in merito al rischio presentato da due prodotti di degradazione della sostanza attiva (ASTCA e DFP-ASTCA), nonché sulla metodologia proposta per fissare una dose acuta di riferimento. Nel suo parere, il comitato ha concluso che i risultati della modellizzazione non indicano rischi di contaminazione delle acque sotterranee superiori alla soglia di tossicità né per la sostanza madre né per i suoi prodotti di decomposizione. Né la sostanza attiva né il principale metabolita sembrano presentare rischi inaccettabili per gli organismi acquatici non bersaglio. Al comitato non sono stati presentati dati che dimostrino che i prodotti di decomposizione ASTCA e DFP-ASTCA non sono tossici per il suolo e per gli organismi acquatici, dati questi che dovrebbero essere valutati. Queste informazioni sono state successivamente presentate dal notificante e valutate dallo Stato membro relatore. Il comitato ha inoltre ritenuto che la fissazione di una dose di riferimento acuto non fosse giustificata.
(13) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della
(14) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella
(15) Dopo l’iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(16) E’ pertanto opportuno modificare la
(17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente direttiva:
L’allegato I della
Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame del cinidon etile, del cialofopbutile, del famoxadone, del florasulam, del metalaxil-M e del picolinafen, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1° aprile 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M o picolinafen allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all’allegato I della
2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente cinidon etile, cialofopbutile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M o picolinafen, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell’allegato I:
(Omissis).