Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/06/2002 |
Numero: | 470 |
Sommario |
Art. 1. Il “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” è l’autorità competente in Giappone per la verifica e la certificazione della [...] |
Art. 2. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Giappone e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione [...] |
Art. 3. Le decisioni 92/91/CEE, 94/205/CE e 95/119/CE sono abrogate. |
Art. 4. La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.A4 - Decisione 20 giugno 2002, n. 470.
Decisione n. 2002/470/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati o congelati provenienti dal Giappone.
(G.U.C.E. 21 giugno 2002, n. L 163).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Giappone per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei molluschi bivalvi destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione del Giappone attribuiscono al “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” il compito di effettuare l’ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono al SIS il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.
(3) In Giappone il SIS e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull’effettiva applicazione della legislazione in vigore.
(4) Le competenti autorità del Giappone si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull’eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.
(5) Le competenti autorità del Giappone hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V dell’allegato della
(6) Il Giappone è risultato ammissibile all’inclusione nell’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della
(7) Il Giappone desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione, modificata dalla
(8) Le condizioni particolari d’importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della
(9) In seguito all’esito dell’ispezione, la
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
ha adottato la presente decisione:
Il “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” è l’autorità competente in Giappone per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della
I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Giappone e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell’allegato della presente decisione.
Le decisioni 92/91/CEE, 94/205/CE e 95/119/CE sono abrogate.
La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Zone di produzione ai sensi della
Numero |
Nome |
Ubicazione |
Categoria [1] |
1 |
Parte orientale della Baia di Mutsu |
Prefettura di Aomori |
A |
[1] Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo I, punto 1, dell’allegato della