§ 1.5.974 - Direttiva 19 marzo 2002, n. 28.
Direttiva n. 2002/28/CE della Commissione che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/03/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.974 - Direttiva 19 marzo 2002, n. 28.

Direttiva n. 2002/28/CE della Commissione che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione, in particolare l’articolo 14, lettera c),

     visto l’accordo degli Stati membri interessati,

     considerando quanto segue:

     (1) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla base di indagini aggiornate risulta che la zona protetta riconosciuta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan nel Regno Unito deve essere modificata.

     (2) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla presenza del beet necrotic yellow vein virus risulta opportuno non mantenere per l’intero Regno Unito la zona protetta nei confronti di tale organismo, ma limitarla all’Irlanda del Nord.

     (3) Da informazioni fornite dall’Italia, occorre modificare l’indicazione delle zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per tener conto della diffusione attuale di tale organismo.

     (4) L’indicazione delle zone protette nei confronti di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. deve essere modificata per quanto riguarda i requisiti particolari da soddisfare per tener conto della diffusione attuale di tale organismo.

     (5) Da informazioni fornite dalla Francia sulla presenza di Matsucoccus feytaudi Duc. risulta che non è più opportuno mantenere la zona protetta nei confronti di tale organismo.

     (6) La direttiva 2000/29/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

     (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2002.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Nell’allegato I, parte B, lettera b), punto 1, il termine “UK” nella colonna di destra è sostituito da “UK (Irlanda del Nord)”.

     2. L’allegato II, parte B è modificato come segue:

     a) alla lettera a), punto 3, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) Alla lettera a), è soppresso il punto 7.

     c) Alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3. Nell’allegato III, parte B, lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4. Nell’allegato IV, la parte B è modificata come segue:

     a) ai punti 1, 7 e 14.1, il testo delle terza colonna è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) I punti 6.2 e 14.7 sono soppressi.

     c) Ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, nella terza colonna “UK” è sostituito da “UK (Irlanda del Nord)”.

     d) Al punto 21, il testo della lettera a) nella seconda colonna è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     e) Al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).