§ 1.5.972- Decisione 11 luglio 2002, n. 588.
Decisione n. 2002/588/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/07/2002
Numero:588


Sommario
Art. 1.      L’allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.972- Decisione 11 luglio 2002, n. 588.

Decisione n. 2002/588/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, in particolare l’allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

     (1) Il Portogallo ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell’allegato A, parte II, punto 7, della direttiva 64/432/CEE, e in particolare che, sulla base di un calcolo effettuato il 31 dicembre di ogni anno, oltre il 99,8% degli allevamenti bovini nelle isole di Pico, Graciosa, Flores e Corvo (Regione autonoma delle Azzorre, Portogallo) sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina almeno negli ultimi cinque anni e che ogni bovino è identificato conformemente alla legislazione comunitaria.

     (2) Queste isole devono pertanto essere dichiarate ufficialmente indenni dalla brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE.

     (3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 1999/466/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/694/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).