Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/02/2002 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 72/168/CEE è modificata come segue |
Art. 2. La direttiva 72/180/CEE è modificata come segue |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.942 - Direttiva 6 febbraio 2002, n. 8.
Direttiva n. 2002/8/CE della Commissione che modifica le direttive n. 72/168/CEE e n. 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole.
(G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L 37).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Recentemente il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito dal
(3) Occorre garantire la coerenza tra le suddette linee direttrici, da un lato, e la determinazione di caratteri minimi delle specie da esaminare e delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami suddetti, dall'altro.
(4) Occorre pertanto modificare le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE.
(5) Le nuove disposizioni devono inoltre applicarsi a tutte le varietà che non sono state accettate entro il 31 marzo 2002 ai fini dell'inclusione nei cataloghi comuni.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
ha adottato la presente direttiva:
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) Nell'allegato I, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.
3) Nell'allegato II, parte A, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.
(Omissis).
La
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) Nell'allegato I, parte A:
a) al punto 39, i termini "frumento tenero" e "Triticum aestivum L." sono soppressi;
b) il punto 41 è soppresso.
3) All'allegato II:
a) la formulazione "3.1 Specie autogame" è sostituita dalla formulazione
(Omissis);
b) il punto 3.3 è soppresso.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. La presente direttiva si applica a tutte le varietà che alla data del 31 marzo 2002 non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o, secondo i casi, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
Qualora gli esami ufficiali effettuati ai fini dell'ammissione delle varietà siano iniziati anteriormente a tale data, e siano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, le varietà in questione non devono essere sottoposte a un nuovo esame per dimostrarne la conformità con le nuove disposizioni.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.