Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 27/07/1999 |
Numero: | 567 |
Sommario |
Art. 1. Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, [...] |
Art. 2. Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le [...] |
Art. 3. I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.483 – Decisione 27 luglio 1999, n. 567. [1]
Decisione (CE) n. 1999/567 della Commissione che 1999/567/CE stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 14 agosto 1999, n. L 216).
Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.
Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono:
- essere redatti almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro destinatario;
- scortare i pesci, nonché le relative uova o gameti, nell'esemplare originale;
- essere costituito da un unico foglio;
- essere rilasciato per un unico destinatario.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
(omissis)
ALLEGATO II
(omissis)
[1] Abrogata dall'art. 19 del