§ 1.5.448 – Decisione 26 marzo 1999, n. 245.
Decisione (CE) n. 1999/245 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/03/1999
Numero:245


Sommario
Art. 1.      La "Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resourses" è l'autorità competente nelle Seicelle per la verifica e la certificazione della [...]
Art. 2.      I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.448 – Decisione 26 marzo 1999, n. 245.

Decisione (CE) n. 1999/245 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91).

 

Art. 1.

     La "Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resourses" è l'autorità competente nelle Seicelle per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

     2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

     3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "Seicelle" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrici di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FIU, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

(omissis)

 

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

(omissis)

II. ELENCO DELLE NAVI OFFICINA REGISTRATE

(omissis)