Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/12/1997 |
Numero: | 2457 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai controlli concernenti |
Art. 2. 1. Il campione su cui va effettuato il controllo fisico è costituito da due scatoloni interi prelevati in due parti diverse del lotto. Il primo scatolone è destinato alle autorità incaricate del [...] |
Art. 3. 1. Per controllare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, lettera a), le autorità doganali verificano che ogni pezzo del primo scatolone sia imballato individualmente e che [...] |
Art. 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano quando vengono effettuati i controlli fisici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2221/95 per quanto riguarda la natura e le [...] |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1998 |
§ 1.5.371 - Regolamento 10 dicembre 1997, n. 2457. [1]
Regolamento (CE) n. 2457/97 della Commissione relativo al prelievo di campioni nel quadro di un controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all'esportazione.
(G.U.C.E. 11 dicembre 1997, n. L 340).
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai controlli concernenti:
a) l'obbligo di imballaggio individuale per ciascun pezzo disossato di cui ai codici dei prodotti:
- 0201 30 00 9100,
- 0201 30 00 9120,
- 0201 30 00 9150,
- 0202 30 90 9400;
b) il rispetto del tenore medio minimo di carne magra per i pezzi disossati di cui ai codici dei prodotti:
- 0201 30 00 9100,
- 0201 30 00 9120,
- 0201 30 00 9150,
- 0201 30 00 9190,
- 0202 30 90 9400,
- 0202 30 90 9500.
2. La designazione dei prodotti elencati nel paragrafo 1 figura nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87.
1. Il campione su cui va effettuato il controllo fisico è costituito da due scatoloni interi prelevati in due parti diverse del lotto. Il primo scatolone è destinato alle autorità incaricate del controllo, il secondo è posto sotto il controllo delle autorità doganali come campione di riserva.
2. Si considera un lotto il quantitativo di prodotti per il quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 25, paragrafo 1, unicamente per quanto riguarda il magazzinaggio, del regolamento (CEE) n. 3665/87.
3. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 68 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 78 del
1. Per controllare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, lettera a), le autorità doganali verificano che ogni pezzo del primo scatolone sia imballato individualmente e che ciascun imballaggio contenga un solo pezzo. Se tale non è il caso, si procede agli stessi esami per il campione di riserva. La presenza di un solo pezzo non imballato individualmente o di un solo imballaggio che contiene più di un pezzo, sul totale dei due scatoloni, non è considerata un'irregolarità ed in tal caso la restituzione è concessa, sempre che siano osservate tutte le altre disposizioni in materia. Se le condizioni in questione non sono rispettate, la restituzione da concedere in base al peso del lotto è calcolata sul peso rettificato dello stesso, che si ottiene detraendo dal peso netto dichiarato una percentuale che esprime il peso dei pezzi non conformi rispetto al peso netto totale del campione.
2. Per controllare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), si procede alla triturazione di tutto il contenuto del primo scatolone, che viene quindi mescolato al fine di ottenere un campione omogeneo su cui verificare il tenore di carne magra. Se il campione non presenta la percentuale prescritta, si esamina allo stesso modo il contenuto del secondo scatolone. Se la media dei due scatoloni non corrisponde alla percentuale di carne magra prescritta, non viene concessa alcuna restituzione.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano quando vengono effettuati i controlli fisici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2221/95 per quanto riguarda la natura e le caratteristiche dei prodotti.
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1998.
Esso si applica alle operazioni per le quali viene accettata una dichiarazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 25, paragrafo 1, unicamente per quanto riguarda il magazzinaggio, del regolamento (CEE) n. 3665/87, accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 7 del