§ 1.5.165 - Decisione 8 febbraio 1993, n. 152.
Decisione (CEE) n. 93/152 della Commissione che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/02/1993
Numero:152


Sommario
Art. 1.      Per essere utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle:
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.165 - Decisione 8 febbraio 1993, n. 152.

Decisione (CEE) n. 93/152 della Commissione che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle.

(G.U.C.E. 12 marzo 1993, n. L 59).

 

Art. 1.

     Per essere utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle:

     A. i vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il "Ceppo Madre" (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di:

     i) meno di 0,4; se ogni uccello ha ricevuto almeno 107 EID50 per la prova, sia

     ii) meno di 0,5; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova;

     B. i vaccini attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il "Ceppo Madre" (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di meno di 0,7; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.