Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 11/12/2008 |
Numero: | 1237 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.4.e99 - Regolamento 11 dicembre 2008, n. 1237.
Regolamento (CE) n. 1237/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi
(G.U.U.E. 12 dicembre 2008, n. L 334)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del
(2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del
(3) Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del
(4) Per motivi di chiarezza e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è quindi opportuno chiarire che unicamente le esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato fissato per tali destinazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 19 del
"1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 350110, i caseinati del codice NC 35019090 o l’ovoalbumina dei codici NC 35021190 e 35021990, esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario:
a) dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o
b) dalla specifiche esigenze di alcuni mercati."
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.