§ 1.4.E48 - Regolamento 29 marzo 2006, n. 508.
Regolamento (CE) n. 508/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda i titoli di esportazione per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:29/03/2006
Numero:508


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E48 - Regolamento 29 marzo 2006, n. 508.

Regolamento (CE) n. 508/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda i titoli di esportazione per il latte in polvere esportato nella Repubblica dominicana

(G.U.U.E. 30 marzo 2006, n. L 92).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, stabilisce all’articolo 20 bis le disposizioni concernenti la gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con la decisione n. 98/486/CE del Consiglio.

      (2) Visto il crescente interesse manifestato dalla Repubblica dominicana per il latte in polvere in confezioni al dettaglio, è opportuno inserire il prodotto contrassegnato dal codice 0402 10 11 9000 nell’elenco dei prodotti che possono formare oggetto di titoli di esportazione ai sensi dell’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999.

      (3) Poiché può intercorrere un notevole lasso di tempo tra il giorno in cui è presentata la domanda di titolo e il momento dell’esportazione effettiva, l’esperienza ha dimostrato che è molto difficile prevedere quale sarà la confezione finale del prodotto all’atto dell’esportazione. Per ovviare a questo problema, occorre autorizzare lo scambio di prodotti, a condizione che abbiano lo stesso tasso di restituzione e che l’esportatore ne faccia richiesta prima di espletare le formalità di esportazione.

      (4) L’articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a), riserva una parte del contingente agli esportatori che possono dimostrare di aver esportato i prodotti di cui trattasi nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande. A causa di particolari circostanze temporanee che hanno interessato la Repubblica dominicana, risulta che alcuni esportatori tradizionali non sono stati in grado di esportare in uno dei tre anni di riferimento, pur potendo dimostrare la regolarità dei loro flussi di esportazione. È pertanto opportuno estendere il periodo di riferimento.

      (5) Il regolamento (CE) n. 174/1999 deve essere quindi modificato.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

     1) al paragrafo 3, il codice 0402 10 11 9000 è inserito prima del codice 0402 10 19 9000;

     2) al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;»

     3) è aggiunto il seguente paragrafo 18:

     «18. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico.

     Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999.

     Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:

     a) nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;

     b) numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;

     c) codice originario del prodotto;

     d) codice finale del prodotto.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica unicamente ai titoli di esportazione richiesti a norma dell’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 a decorrere dal 1° aprile 2006.