Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 16/09/2005 |
Numero: | 1513 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.E07 - Regolamento 16 settembre 2005, n. 1513.
Regolamento (CE) n. 1513/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 17 settembre 2005, n. L 241).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma dell'articolo 20 del
(3) È pertanto opportuno stabilire determinati criteri di ammissibilità per l’assegnazione dei titoli di esportazione, al fine di assicurare che il sistema funzioni senza difficoltà e i contingenti vengano pienamente utilizzati. A questo fine i titoli devono essere attribuiti a quegli esportatori che possono dimostrare di avere già effettuato in precedenza esportazioni di formaggi verso gli Stati Uniti. Inoltre appare necessario, allo scopo di impedire una perdita della quota di mercato per la Comunità e al fine di massimizzare il valore di determinati contingenti, restringere l’accesso ai suddetti contingenti a quegli operatori il cui importatore designato è una propria filiale. Infine, quando le domande di titoli di esportazione superano i quantitativi disponibili, si deve provvedere ad una ripartizione del contingente applicando un coefficiente di assegnazione.
(4) Al fine di assicurare una transizione senza difficoltà dal metodo attualmente applicato per l’assegnazione dei titoli, è auspicabile adottare disposizioni più flessibili per il prossimo futuro. Per il 2006, devono essere ammessi anche quei richiedenti il cui importatore designato non è una filiale, a condizione che essi abbiano esportato i prodotti in questione verso gli USA durante ognuno dei tre anni precedenti.
(5) In considerazione delle difficoltà che alcuni operatori hanno incontrato nel costituire una filiale negli Stati Uniti, per il 2006 è necessario applicare un regime transitorio in merito al requisito che l'importatore designato debba essere una filiale del richiedente.
(6) È necessario tenere presente l’esperienza acquisita nel passato per quanto riguarda l’attribuzione dei titoli per il 2006 applicando un coefficiente di assegnazione che dia una certa preferenza a quei richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o si ritiene che siano filiali.
(7) Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, se l'applicazione del coefficiente di riduzione determina l'attribuzione di titoli provvisori per quantitativi inferiori a 5 tonnellate, la Commissione può procedere all'attribuzione di detti titoli mediante sorteggio. È necessario modificare tale disposizione prevedendo una redistribuzione di quantitativi minori da parte delle autorità nazionali competenti allo scopo di massimizzare l’utilizzo del contingente.
(8) L’articolo 20 bis, paragrafo 8, del
(9) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;
b) zona II: codice di destinazione US;
c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione».
2) L'articolo 20 è così modificato:
a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.
Entro un termine da stabilire, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo, costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9, con un minimo di 6 EUR per 100 kg.
I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione, devono fornire la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.
I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.
Tuttavia, per quanto riguarda il contingente relativo all’anno 2006, i richiedenti di titoli di esportazione provvisori per i gruppi di prodotti e i contingenti di cui al quarto comma, non sono soggetti al requisito che l’importatore designato sia la loro filiale se forniscono la prova di aver esportato tali prodotti verso gli Stati Uniti d’America in ognuno dei tre anni precedenti.
Inoltre, per il contingente dell’anno 2006, l’importatore designato preferenziale di un richiedente può essere considerato una filiale per il 2006, a condizione che
i) la domanda sia stata inoltrata:
— nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS, o
— in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,
— in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,
— in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;
ii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
iii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda la prova documentale che è stata avviata la procedura per lo stabilimento di una filiale negli USA;
iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate a destinazione degli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Gli operatori devono inoltre indicare nelle domande di titoli di esportazione provvisori:
a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);
b) la designazione dei prodotti secondo la “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);
c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.
La domanda deve essere accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.
Per il contingente dell’anno 2006, le domande di titoli di esportazione provvisori devono indicare se l’importatore designato è una filiale del richiedente o se sia considerato una filiale conformemente al sesto comma.»
b) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«3. Quando le domande di titoli provvisori per un gruppo di prodotti o un contingente come indicato al paragrafo 1, superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.
Indipendentemente dal primo comma, quando viene applicato un coefficiente di assegnazione nei confronti di domande di titoli provvisori per il 2006, il coefficiente di assegnazione applicato ai richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o sono considerati filiali conformemente al sesto comma del paragrafo 2, sarà tre volte superiore a quello previsto per gli altri richiedenti.
4. Quando il risultato dell’applicazione del coefficiente di assegnazione consiste nell’assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli provvisori di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.
Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio. Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.
La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.»
3) All'articolo 20 bis, il paragrafo 8 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.