Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 01/08/2005 |
Numero: | 1268 |
Sommario |
Art. 1. Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR». |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.4.D98 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1268.
Regolamento (CE) n. 1268/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro.
(G.U.U.E. 2 agosto 2005, n. L 201).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo d’intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto.
(2) Data la natura dei beneficiari finali del regime, è necessario prevedere un certo periodo di tempo fra la data di entrata in vigore del regolamento e quella della sua applicazione in modo da consentire ai beneficiari di adattarsi al nuovo livello dell’aiuto.
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° settembre 2005.