§ 1.4.D98 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1268.
Regolamento (CE) n. 1268/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:01/08/2005
Numero:1268


Sommario
Art. 1.      Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR».
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.4.D98 – Regolamento 1 agosto 2005, n. 1268.

Regolamento (CE) n. 1268/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro.

(G.U.U.E. 2 agosto 2005, n. L 201).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione  prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo d’intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto.

     (2) Data la natura dei beneficiari finali del regime, è necessario prevedere un certo periodo di tempo fra la data di entrata in vigore del regolamento e quella della sua applicazione in modo da consentire ai beneficiari di adattarsi al nuovo livello dell’aiuto.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° settembre 2005.