§ 1.4.B24 – Regolamento 14 gennaio 2005, n. 62.
Regolamento (CE) n. 62/2005 della Commissione che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:14/01/2005
Numero:62


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.B24 – Regolamento 14 gennaio 2005, n. 62.

Regolamento (CE) n. 62/2005 della Commissione che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(G.U.U.E. 15 gennaio 2005, n. L 13).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

     (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha reso un parere nei termini stabiliti dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

     2. Per i seguenti prodotti non viene dato seguito alla gara:

     — burro ≥ 82 % con rivelatori, formula B,

     — burro concentrato senza rivelatori, formula B.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)