§ 1.4.A23 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1893.
Regolamento (CE) n. 1893/2004 della Commissione recante modifica al regolamento (CE) n. 815/2004 che stabilisce misure transitorie in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:29/10/2004
Numero:1893


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.A23 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1893.

Regolamento (CE) n. 1893/2004 della Commissione recante modifica al regolamento (CE) n. 815/2004 che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d’origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») prevede misure per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti anteriormente all’adesione in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l’esportazione nella Comunità dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla suddetta decisione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione ha quindi stabilito che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.

     (3) La decisione 2004/700/CE della Commissione proroga le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 2004/280/CE fino al 30 aprile 2005. E’ quindi opportuno prorogare anche le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 815/2004.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 815/2004.

     (5) Per evitare incongruenze per gli operatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2004.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 815/2004 è modificato come segue:

     1) Articolo 1, primo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

     2) Articolo 2, secondo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1° settembre 2004 al 30 aprile 2005.