Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 22/10/2004 |
Numero: | 1846 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.A4 – Regolamento 22 ottobre 2004, n. 1846.
Regolamento (CE) n. 1846/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 23 ottobre 2004, n. L 322).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 20 del
(2) In seguito all’adesione, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all’Unione europea, i contingenti tariffari per alcuni formaggi, derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round, saranno incorporati in un contingente UE-25 e gestiti, a partire dal 2005, nello stesso modo in cui era gestito il contingente UE-15 in virtù dei summenzionati accordi.
(3) Per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di adeguarsi al sistema vigente nella Comunità, è opportuno introdurre misure transitorie per l’anno contingentale 2005 con riguardo all’applicazione dei criteri di attribuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del
(4) Una disposizione transitoria relativa all’applicazione del criterio delle esportazioni storiche deve essere applicata a tutte le domande presentate nei nuovi Stati membri da richiedenti ivi stabiliti, in relazione a contingenti per i quali nel 2003 non è stato fissato alcun contingente specifico nazionale.
(5) Un’altra disposizione transitoria, relativa all’applicazione del criterio di priorità alle consociate, deve essere applicata alle domande di titoli provvisori presentate in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia da richiedenti ivi stabiliti, per l’esportazione di formaggi destinati agli USA nell’ambito di contingenti per i quali nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale.
(6) Al fine di consentire un certo margine di flessibilità agli operatori dell’UE per esportare prodotti nell’ambito di contingenti menzionati nella “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”, la domanda di titolo di esportazione deve recare il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.
(7) Poiché non si applicano restituzioni all’esportazione per i prodotti del codice NC 0406 destinati agli USA, la prova dell’arrivo a destinazione non deve essere richiesta come condizione per lo svincolo della cauzione.
(8) Il
(9) Dato il termine entro il quale occorre completare la procedura per il 2005, è necessario che il presente regolamento sia applicato quanto prima possibile.
(10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 20 del
1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del
a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;
b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;
c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.».
2) Al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:
«In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.».
3) Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per quanto riguarda le domande di titoli provvisori per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nel 2005, presentate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia («i nuovi Stati membri») da richiedenti stabiliti in questi stessi Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) nel caso di richiedenti che presentano, a corredo della loro domanda, una prova documentale del fatto che essi sono stabiliti nei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che hanno esportato formaggi in ciascuno di quegli anni, non vengono presi in considerazione i quantitativi esportati in passato ai sensi del primo comma, lettera a), tranne se le domande di titoli provvisori sono presentate:
i) nella Repubblica ceca, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (HTS), per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali;
ii) in Ungheria, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale;
iii) in Polonia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS, per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali;
iv) in Slovacchia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale;
b) ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), l’importatore preferenziale designato dal richiedente per il 2005 può essere considerato una consociata a condizione che:
i) la domanda sia stata inoltrata:
— nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS,
— in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,
— in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,
— in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;
ii) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;
iii) il richiedente renda all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegna ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d’America;
iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate agli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.».
4) Al paragrafo 10, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.