§ 1.4.715 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 597.
Regolamento (CE) n. 597/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 e modifica detto regolamento per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/03/2004
Numero:597


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.4.715 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 597.

Regolamento (CE) n. 597/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 e modifica detto regolamento per quanto riguarda i titoli di esportazione per il latte in polvere esportato nella Repubblica dominicana.

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, stabilisce all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili alla gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio.

     (2) Per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia di chiedere titoli di esportazione per il contingente destinato all'esportazione verso la Repubblica dominicana per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005, è opportuno posticipare il periodo di presentazione delle domande.

     (3) Per garantire un controllo più accurato dei prodotti esportati e ridurre al minimo i rischi di azioni speculative, i titoli di esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 20 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere validi soltanto per il codice del prodotto per il quale sono stati rilasciati. Di conseguenza, le deroghe di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, non devono più essere ammesse per i titoli rilasciati a partire dal prossimo esercizio contingentale.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 174/ 1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 le domande di titolo sono presentate dal 10 al 15 maggio 2004.

 

          Art. 2.

     All'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 17 è sostituito dal seguente:

     «17. Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 9 e 10.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Tuttavia, l'articolo 2 si applica soltanto ai titoli di esportazione rilasciati dal 1° giugno 2004.