Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 2331 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.318 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2331.
Regolamento (CE) n. 2331/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 899/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.
(G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Si sono conclusi i negoziati per l'adozione di accordi commerciali tra la Comunità e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la liberalizzazione totale del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Tale soppressione riguarda in particolare il frumento tenero.
(2) In vista dell'adozione di tali accordi e allo scopo di chiarire le condizioni di esportazione all'inizio del 2003 per tutti gli operatori del settore cerealicolo, tenuto conto in particolare della durata dei certificati d'esportazione, è opportuno sopprimere le restituzioni per il frumento tenero a partire dal 1° gennaio 2003.
(3) Occorre dunque modificare le destinazioni previste dal
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) il titolo è sostituito dal seguente testo:
«
2) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia.»;
3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:
«Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.