§ 1.4.121 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 4056.
Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:22/12/1987
Numero:4056


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitaria necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87, e [...]
Art. 2.      Conformemente alle note dell'allegato D del regolamento (CEE) n. 3035/80 e per l'applicazione dell'allegato medesimo i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono [...]
Art. 3.      Per l'applicazione dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3035/80, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.
Art. 4.      1. Viene redatto un bollettino di analisi.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1988.


§ 1.4.121 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 4056. [1]

Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1987, n. L 379).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitaria necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87, e (CEE) n. 3035/80 o, in difetto di tali metodi, la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

 

     Art. 2.

     Conformemente alle note dell'allegato D del regolamento (CEE) n. 3035/80 e per l'applicazione dell'allegato medesimo i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo:

     1. Zuccheri Per dosare i singoli zuccheri viene impiegata la cromatografia in fase liquida alta precisione (in appresso denominata HPLC).

     A. Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato D è uguale a:

     a) S + [2F] x 0,95,

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio, oppure

     b) S + (G + F) x 0,95,

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; dove:

S= tenore di saccarosio determinato mediante HPLC;

F= tenore di fruttosio determinato mediante HPLC;

G= tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio (G) prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

     B. Il tenore di glucosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato D è uguale a:

     a) G-F,

quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio;

     b) zero,

quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio

e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un

tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato

mediante HPLC) viene detratto dal tenore di glucosio G prima che sia

effettuato qualsiasi altro calcolo.

     2. Amido (o destrine) (le destrine sono calcolate in amido) A. Per tutte le voci e sottovoci diverse dalle seguenti: 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90, nonché diverse dalle seguenti: da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato D corrisponde alla formula:

(Z-G) x 0,9;

dove:

Z = tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione; G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC

B. Per le voci e sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 nonché da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/87.

    3. Materie grasse provenienti dal latte

Per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso in percentuale di materia grassa della merce tal quale divisa per cento [2].

 

     Art. 3.

     Per l'applicazione dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3035/80, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.

 

     Art. 4.

     1. Viene redatto un bollettino di analisi.

     2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:

     - tutti gli elementi relativi all'identificazione del campione;

     - il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti del testo giuridico che lo riporta; oppure, se del caso, il riferimento ad un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, indicato nel presente regolamento;

     - gli elementi che possono avere influito sui risultati;

     - i risultati dell'analisi tenuto conto dell'espresssione di questi nel metodo impiegato e dell'espressione dettata dalle necessità dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1988.


[1] Abrogato dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 904/2008.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 202/98.