§ 1.3.8 - Regolamento 29 maggio 1989, n. 1615.
Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:29/05/1989
Numero:1615


Sommario
Art. 1.      Per raccogliere informazioni comparabili e oggettive sulla struttura e sul funzionamento del settore forestale nella Comunità e facilitare in tal modo l'applicazione e il controllo [...]
Art. 2.      Il sistema tiene conto dei dati esistenti, in particolare delle informazioni statistiche disponibili presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, e si avvale dei dati disponibili negli [...]
Art. 3.      La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede all'istituzione del sistema, durante una prima fase di quattro anni che inizia il 1g gennaio 1989 e si conclude il 31 [...]
Art. 4.      Il costo totale previsto per l'elaborazione e il funzionamento del sistema durante il periodo di elaborazione
Art. 5.      Prima del 1 gennaio 1993, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla realizzazione del sistema e sui primi risultati ottenuti. Alla luce di questa relazione e nella misura del [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.3.8 - Regolamento 29 maggio 1989, n. 1615.

Regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS).

(G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165).

 

Art. 1.

     Per raccogliere informazioni comparabili e oggettive sulla struttura e sul funzionamento del settore forestale nella Comunità e facilitare in tal modo l'applicazione e il controllo dell'attuazione delle disposizioni forestali comunitarie vigenti in materia, in particolare le misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 1609/89, n. 1610/89, n. 1611/89 e n. 1612/89, della decisione (CEE) 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 1613/89 e n. 1614/89, è istituito un "sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale" (EFICS), in appresso denominato "sistema", avente lo scopo di raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione.

 

     Art. 2.

     Il sistema tiene conto dei dati esistenti, in particolare delle informazioni statistiche disponibili presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, e si avvale dei dati disponibili negli Stati membri, in particolare di quelli degli inventari forestali nazionali, nonché di ogni base di dati accessibili a livello comunitario e internazionale. I dati raccolti saranno resi pubblici fatta salva la loro conformità con le norme della Commissione e degli Stati membri relative alla diffusione dell'informazione, segnatamente per quanto riguarda il segreto statistico.

 

     Art. 3.

     La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede all'istituzione del sistema, durante una prima fase di quattro anni che inizia il 1g gennaio 1989 e si conclude il 31 dicembre 1992. A tal fine essa adotta le modalità di applicazione del presente regolamento previa consultazione del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.

La Commissione sostiene, se del caso, le azioni realizzate dagli Stati membri, intese a far fronte a specifiche necessità per l'istituzione del sistema.

 

     Art. 4.

     Il costo totale previsto per l'elaborazione e il funzionamento del sistema durante il periodo di elaborazione [1989-1992] è stimato 3,9 milioni di ECU.

 

     Art. 5.

     Prima del 1 gennaio 1993, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla realizzazione del sistema e sui primi risultati ottenuti. Alla luce di questa relazione e nella misura del necessario, essa presenta al Consiglio proposte riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del sistema per il periodo 1993-1998.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.