Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 30/09/2005 |
Numero: | 1607 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.141 - Regolamento 30 settembre 2005, n. 1607.
Regolamento (CE) n. 1607/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 256).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione prevede che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG — sezione garanzia.
(2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 prevede che le spese dichiarate per un determinato mese debbano in generale corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Sono previste alcune eccezioni a tale principio.
(3) Per garantire il rispetto del bilancio e nella misura necessaria a conformarsi al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, dovrebbe essere possibile agli Stati membri modificare le dichiarazioni di spesa diverse da quelle relative a misure rientranti nell’ambito d’applicazione del
(4) Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:
«d) se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.