Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 18/08/2005 |
Numero: | 1360 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.137 - Regolamento 18 agosto 2005, n. 1360.
Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(G.U.U.E. 19 agosto 2005, n. L 214).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 23 del
(2) Invece di concludere nuovi contratti quinquennali nell’ambito della normativa applicabile al periodo di programmazione corrente, non è escluso che gli Stati membri preferiscano prorogare i contratti agroambientali attualmente in vigore, in modo che l’ultimo anno dell’impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.
(3) È opportuno introdurre un elemento di maggiore flessibilità nell’ambito del
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Se gli impegni agroambientali scadono prima della fine del periodo di programmazione fissato dall’articolo 42 del
Gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell’azienda oggetto dell’impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell’impegno.»
2) All’articolo 36, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
Gli Stati membri, applicando il principio della proporzionalità, possono scegliere di non esigere tale rimborso nei seguenti casi:
a) se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
b) se il trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, e se il trasferimento riguarda non più del 50 % della superficie oggetto dell’impegno prima della proroga.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia l’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, del