§ 1.2.124 – Regolamento 17 marzo 2005, n. 436.
Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:17/03/2005
Numero:436


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.124 – Regolamento 17 marzo 2005, n. 436.

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 18 marzo 2005, n. L 72).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

     considerando quando segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione  stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

     (2) Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2004. Detti risultati devono essere tenuti in considerazione nel redigere l'elenco delle varietà di canapa in relazione ai regimi di aiuto per superficie per le successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà accettate provvisoriamente per la campagna 2005/2006. Alcune di tali varietà potrebbero essere sottoposte alla procedura B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

     (3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FIBRE

CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

 

     a) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre

 

     Beniko

     Carmagnola

     CS

     Delta-Llosa

     Delta 405

     Dioica 88

     Epsilon 68

     Ferimon — Férimon

     Fibranova

     Fibrimon 24

     Futura 75

     Juso 14

     Red Petiole

     Santhica 23

     Santhica 27

     Uso-31

 

     b) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2005/2006

 

     Bialobrzeskie

     Chamaeleon [1]

     Cannacomp

     Fasamo

     Fedora 17

     Felina 32

     Felina 34 — Félina 34

     Fibriko TC

     Finola

     Lipko

     Silesia [2]

     Tiborszállási

     UNIKO-B

     [1] Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell’allegato I.

     [2] Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione.»