Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 22/12/2004 |
Numero: | 2223 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.121 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2223.
Regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).
(G.U.U.E. 24 dicembre 2004, n. L 379).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del
(2) L’articolo 47 bis, paragrafo 3 del
(3) Per evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che vi hanno aderito il 1° maggio 2004, per quanto concerne il finanziamento delle misure agroambientali nelle zone dell’obiettivo 1, è opportuno adeguare, a decorrere dalla data di adesione, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità applicabile ai nuovi Stati membri a quello applicabile ai vecchi Stati membri conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del
(4) L'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino, del
(5) È pertanto necessario modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 47 bis, paragrafo 3, del
«b) articolo 35, paragrafo 1 e articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.