§ 1.2.103 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 567.
Regolamento (CE) n. 567/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/03/2004
Numero:567


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.103 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 567.

Regolamento (CE) n. 567/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il capo V bis del titolo II del regolamento (CE) n. 1257/ 1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) prevede una misura di sostegno per aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose di recente introdotte.

     (2) In seguito all'adesione, gli agricoltori dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e della Slovacchia debbono far fronte a un gran numero di nuove norme, basate sulla legislazione comunitaria, alle quali essi debbono conformarsi a decorrere dalla data di adesione oppure a una data ulteriore. Pare indispensabile destinare un sostegno alla copertura almeno parziale dei costi relativi agli investimenti necessari a garantire il rispetto delle norme. È dunque opportuno prevedere disposizioni particolari derogatorie per l'attuazione della misura «rispetto delle norme» nei nuovi Stati membri.

     (3) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1257/1999,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 33 terdecies del regolamento (CE) n. 1257/1999, si inserisce il seguente paragrafo 2 ter:

     «2 ter In deroga agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater, possono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del livello del sostegno annuo, i costi relativi agli investimenti necessari per consentire il rispetto di una norma stabilita dalla Comunità anteriormente alla data di adesione e vincolante per l'agricoltore a decorrere da tale data oppure a una data ulteriore. Questa possibilità è circoscritta ai primi tre anni del periodo di sostegno, entro i limiti di un massimale annuo di 25 000 EUR per azienda. Durante tale periodo d'investimento, la degressività prevista all'articolo 21 quater non si applica. Le perdite di guadagno ed i costi supplementari connessi al rispetto delle norme possono essere presi in considerazione unicamente dopo il periodo d'investimento.

     Gli investimenti sostenuti a norma del primo comma non sono ammissibili al sostegno previsto al capo I.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003.