§ 1.2.96 - Regolamento 19 novembre 2003, n. 2035.
Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:19/11/2003
Numero:2035


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.96 - Regolamento 19 novembre 2003, n. 2035.

Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(G.U.U.E. 20 novembre 2003, n. L 302).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 181 e l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, prevedono che a partire dall'esercizio 2004 le spese della Commissione siano classificate per destinazione. Tale classificazione ha l'effetto di rendere la nomenclatura del bilancio meno dettagliata a livello di capitoli.

     (2) Per mantenere lo stesso livello di informazione e di trasparenza nella contabilizzazione delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) occorre prevedere che la comunicazione mensile delle informazioni finanziarie trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2002, sia effettuata per articoli o per voci.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal testo seguente:

     «Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per articoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per quanto riguarda il capitolo relativo all'audit delle spese agricole deve essere effettuata una ripartizione complementare per voci, ma per il capitolo della pesca le spese sono indicate al livello del capitolo.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2003.