Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 2035 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.96 - Regolamento 19 novembre 2003, n. 2035.
Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
(G.U.U.E. 20 novembre 2003, n. L 302).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 181 e l'articolo 41, paragrafo 2, del
(2) Per mantenere lo stesso livello di informazione e di trasparenza nella contabilizzazione delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) occorre prevedere che la comunicazione mensile delle informazioni finanziarie trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, modificato da ultimo dal
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal testo seguente:
«Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per articoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per quanto riguarda il capitolo relativo all'audit delle spese agricole deve essere effettuata una ripartizione complementare per voci, ma per il capitolo della pesca le spese sono indicate al livello del capitolo.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2003.