Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 19/10/2001 |
Numero: | 2055 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999, il primo comma è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.63 - Regolamento 19 ottobre 2001, n. 2055.
Regolamento (CE) n. 2055/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
(G.U.C.E. 20 ottobre 2001, n. L 277).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, del
(2) Questo termine più breve entro cui la Commissione deve aver ricevuto le domande di pagamento potrebbe comportare spese notevolmente inferiori da parte del FEAOG, sezione orientamento. È quindi opportuno prolungare il termine in causa in modo da permettere l'intera utilizzazione degli stanziamenti disponibili nell'ambito della sezione orientamento del FEAOG.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. All'articolo 4, paragrafo 2, del
(Omissis).
2. All'articolo 4 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.