Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 24/03/2005 |
Numero: | 49 |
§ 40.2.175 - Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49.
Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
(G.U. 22 aprile 2005, n. 93)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 marzo 2005;
Visti:
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la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
il documento per la consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza "10 MVA e \geq 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorità;
Considerato che:
il documento per la consultazione prevedeva che il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori che si avvalgono delle modalità di ritiro di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 fosse al netto dei costi amministrativi (gestione della convenzione, fatturazione, compensazioni di partite fisiche ed economiche con l'Acquirente unico) e di quelli gestionali sostenuti dai gestori di rete medesimi (contratti di dispacciamento, trasmissione, ecc.), come stabiliti dall'Autorità sulla base delle proposte formulate nell'ambito della consultazione;
nello spunto di consultazione S.8 è stato richiesto di proporre criteri per determinare i costi amministrativi sostenuti dai gestori di rete, tenuto conto delle rilevanti differenze di carico amministrativo e delle dimensioni dei diversi gestori (numero di impianti per ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli impianti, effetti scala nella gestione, ecc.);
la maggior parte delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione da parte dei produttori, e loro associazioni rappresentative, e dei grossisti ha proposto corrispettivi proporzionali alla quantità di energia elettrica ritirata dai gestori di rete, seppure con riferimento a valori unitari molto differenziati tra loro, mentre una impresa distributrice ha proposto di riconoscere un costo annuo fisso per impianto, quantificando il relativo ammontare;
l'art. 6 della deliberazione n. 34/05 prevede corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi e gestionali sostenuti, definendo, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità, un corrispettivo fisso per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale al controvalore dell'energia ritirata;
nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005 presso la Fast, sono stati segnalati casi di impianti con volumi di produzione annua elevati, per i quali la proporzionalità dei corrispettivi al controvalore dell'energia ritirata comporta oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete;
nel corso del medesimo seminario, oltre che in esito alla consultazione, alcuni soggetti hanno proposto che i costi amministrativi e gestionali da riconoscere ai gestori di rete non siano da porre a carico dei produttori ma della componente tariffaria A3;
Considerato inoltre che:
l'aggiornamento di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05 si applica ai soli prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera a), previsti per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente dal gestore di rete;
Ritenuto che:
sia opportuno prevedere un importo massimo per i corrispettivi annui di cui all'art. 6, comma 6.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 34/05, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, al fine di evitare, per i produttori titolari di impianti con volumi di produzione annua elevati, oneri eccessivi rispetto ai costi dell'attività amministrativa svolta dai gestori di rete;
i costi amministrativi e gestionali di cui all'art. 6 della deliberazione n. 34/05 non siano pertinenti con la componente tariffaria A3, anche perchè il comma 41 della legge n. 239/04 comprende tipologie di impianto diverse dalle fonti rinnovabili e assimilate, cui la componente tariffaria A3 è riservata;
Delibera:
1. All'art. 6 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 6.1, sono aggiunti i seguenti commi:
«6.2 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.
6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.».
2. All'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05, le parole «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1» sono sostituite da «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a),».
3. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalle medesime date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.
4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.