§ 40.2.175 - Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49.
Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:24/03/2005
Numero:49

§ 40.2.175 - Deliberazione 24 marzo 2005, n. 49.

Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

(G.U. 22 aprile 2005, n. 93)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 24 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

il documento per la consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza "10 MVA e \geq 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorità;

Considerato che:

il documento per la consultazione prevedeva che il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori che si avvalgono delle modalità di ritiro di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 fosse al netto dei costi amministrativi (gestione della convenzione, fatturazione, compensazioni di partite fisiche ed economiche con l'Acquirente unico) e di quelli gestionali sostenuti dai gestori di rete medesimi (contratti di dispacciamento, trasmissione, ecc.), come stabiliti dall'Autorità sulla base delle proposte formulate nell'ambito della consultazione;

nello spunto di consultazione S.8 è stato richiesto di proporre criteri per determinare i costi amministrativi sostenuti dai gestori di rete, tenuto conto delle rilevanti differenze di carico amministrativo e delle dimensioni dei diversi gestori (numero di impianti per ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli impianti, effetti scala nella gestione, ecc.);

la maggior parte delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione da parte dei produttori, e loro associazioni rappresentative, e dei grossisti ha proposto corrispettivi proporzionali alla quantità di energia elettrica ritirata dai gestori di rete, seppure con riferimento a valori unitari molto differenziati tra loro, mentre una impresa distributrice ha proposto di riconoscere un costo annuo fisso per impianto, quantificando il relativo ammontare;

l'art. 6 della deliberazione n. 34/05 prevede corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi e gestionali sostenuti, definendo, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità, un corrispettivo fisso per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale al controvalore dell'energia ritirata;

nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005 presso la Fast, sono stati segnalati casi di impianti con volumi di produzione annua elevati, per i quali la proporzionalità dei corrispettivi al controvalore dell'energia ritirata comporta oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete;

nel corso del medesimo seminario, oltre che in esito alla consultazione, alcuni soggetti hanno proposto che i costi amministrativi e gestionali da riconoscere ai gestori di rete non siano da porre a carico dei produttori ma della componente tariffaria A3;

Considerato inoltre che:

l'aggiornamento di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05 si applica ai soli prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera a), previsti per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente dal gestore di rete;

Ritenuto che:

sia opportuno prevedere un importo massimo per i corrispettivi annui di cui all'art. 6, comma 6.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 34/05, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, al fine di evitare, per i produttori titolari di impianti con volumi di produzione annua elevati, oneri eccessivi rispetto ai costi dell'attività amministrativa svolta dai gestori di rete;

i costi amministrativi e gestionali di cui all'art. 6 della deliberazione n. 34/05 non siano pertinenti con la componente tariffaria A3, anche perchè il comma 41 della legge n. 239/04 comprende tipologie di impianto diverse dalle fonti rinnovabili e assimilate, cui la componente tariffaria A3 è riservata;

 

Delibera:

 

     1. All'art. 6 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 6.1, sono aggiunti i seguenti commi:

«6.2 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.

6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.».

     2. All'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05, le parole «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1» sono sostituite da «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a),».

     3. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalle medesime date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.

     4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.