§ 40.2.169 - Deliberazione 18 gennaio 2005, n. 05.
Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:18/01/2005
Numero:05

§ 40.2.169 - Deliberazione 18 gennaio 2005, n. 05.

Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento.

(G.U. 8 febbraio 2005, n. 31)

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 18 gennaio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03;

il documento per la consultazione 10 marzo 2004 recante «Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento"» (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004);

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 144/04 (di seguito: deliberazione n. 144/04).

Considerato che:

con il documento per la consultazione 10 marzo 2004, l'Autorità ha delineato interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti termoelettrici direttamente connessi alla rete di trasporto, nonchè il rifacimento di impianti termoelettrici esistenti tramite la realizzazione di nuovi cicli combinati; e che dalla consultazione è emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le finalità perseguite;

con la deliberazione n. 144/04, l'Autorità ha introdotto una riduzione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulla rete regionale, prevedendo in particolare che tale riduzione si applichi per un periodo di nove mesi (c.d. periodo di avviamento) successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;

dalle segnalazioni pervenute in seguito all'adozione della predetta delibera, è emerso che, in alcune specifiche situazioni invero marginali, il rifacimento di impianti termoelettrici mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas può essere realizzato anche senza ricorrere ad un potenziamento della capacità del relativo punto di riconsegna.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di conseguire le finalità di tutela prospettate nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, completare la disciplina introdotta dalla deliberazione n. 144/04, riconoscendo la riduzione tariffaria ivi prevista anche ai casi in cui il rifacimento di impianti termoelettrici mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas non richieda un potenziamento superiore al 10% della capacità del relativo punto di riconsegna;

sia opportuno prevedere, nei casi di cui al precedente alinea, che il periodo di avviamento decorra dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati;

 

Delibera

 

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01:

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera t), è inserita la seguente definizione:

«u) rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica è l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente»;"

b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.2, è inserito il seguente comma:

«7.5.3 La riduzione del corrispettivo CRr di cui al comma 7.5.1 si applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo può essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.»;

di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.