§ 40.2.6u - Delibera 29 ottobre 2002, n. 180.
Sospensione dei termini di cui all'articolo 9 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:29/10/2002
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Sospensione dei termini di cui all’articolo 9 della deliberazione n. 204/99.
Art. 2.  Disposizioni finali.


§ 40.2.6u - Delibera 29 ottobre 2002, n. 180.

Sospensione dei termini di cui all'articolo 9 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.

(G.U. 18 novembre 2002, n. 270).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 29 ottobre 2002,

     Premesso che:

     * l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente;

     * l'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, come sostituito dall'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalità di rimborso dei ricavi eccedentari;

     * l'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196, del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato;

     * con deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2002, n. 145/02 (di seguito: deliberazione n. 145/02), sono stati prorogati i termini previsti dall'articolo 9, della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati;

     Visti:

     * la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     * il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

      Viste:

     * la deliberazione n. 204/99;

     * la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99);

     * la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);

     * la deliberazione n. 174/01

     * la deliberazione n. 228/01;

     * la deliberazione n. 145/02;

     Considerato che, per l’anno 2001:

     * ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione tariffaria TV1 comprende la componente ?PG ;

     * ai sensi dell'articolo 6, comma  6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro PG dipende dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99;

     * ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1;

     * ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione;

     * l'Autorità, con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;

     Considerato che:

     * il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione;

     * il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni n. 5105/02 e n. 5106/02, con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto i ricorsi elevati dall'Autorità per la riforma delle soprarichiamate sentenze del TAR Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal TAR Lombardia;

     Considerato che l’attuazione delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato n. 5105/2002 e n. 5106/2002 comporta la rideterminazione da parte dell’Autorità per l’anno 2001 del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;

     Ritenuto opportuno, in attesa della rideterminazione da parte dell’Autorità del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica per l’anno 2001:

     * sospendere i termini di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini da questi dipendenti, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001;

     * rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità la determinazione del parametro PG per l'anno 2001, nonché la fissazione dei nuovi termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della deliberazione n. 204/99 e per gli ulteriori adempimenti ad essi collegati, relativi ai ricavi conseguiti nel medesimo anno 2001;

      DELIBERA

 

     Art. 1. Sospensione dei termini di cui all’articolo 9 della deliberazione n. 204/99.

     Con riferimento all’anno 2001, i termini di cui all’articolo 9 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata, nonché i termini da essi dipendenti, sono sospesi fino alla nuova determinazione del parametro PG con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

 

          Art. 2. Disposizioni finali.

     Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.