§ 40.2.52 - D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:09/03/1998
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Modalità di informazione.
Art. 4.  Obblighi del fornitore.
Art. 5.  Obblighi del distributore.
Art. 6.  Autorità competente per la vigilanza e il controllo.


§ 40.2.52 - D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107. [1]

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

(G.U. 17 aprile 1998, n. 89).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:

     a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

     b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;

     c) lavastoviglie;

     d) forni;

     e) scalda-acqua e serbatoi di acqua calda;

     f) fonti di illuminazione;

     g) condizionatori d'aria.

     2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

     3. Restano ferme, per quanto riguarda i forni elettrici, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali;

     b) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario;

     c) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;

     d) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio nel suo normale funzionamento;

     e) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

 

     Art. 3. Modalità di informazione.

     1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative agli apparecchi di cui all'articolo 1 sono rese note al consumatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing oppure esposto all'utilizzatore finale.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale allo scopo di incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori.

 

     Art. 4. Obblighi del fornitore.

     1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, il fornitore appronta una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:

     a) la descrizione generale del prodotto;

     b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

     c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;

     d) le medesime informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relativamente a modelli analoghi, qualora taluni dei valori siano stati individuati con riferimento agli stessi modelli. E' analogo un modello che differisce dal prodotto per elementi non essenziali alla determinazione del consumo di energia e degli altri dati complementari di cui all'articolo 1.

     2. Il fornitore conserva la documentazione di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare del prodotto e la esibisce su richiesta dell'autorità competente.

     3. Il fornitore che immette sul mercato gli apparecchi di cui all'articolo 1 assicura prontamente al distributore la provvista gratuita di etichette conformi al presente regolamento.

     4. Il fornitore correda il prodotto della relativa scheda informativa che deve riportare anche le informazioni contenute nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi destinati al consumatore. In mancanza di opuscoli illustrativi, la scheda è acclusa alla documentazione che deve essere fornita con l'apparecchio.

     5. E' vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle dettate specificatamente per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora ciò possa indurre in errore o ingenerare confusione nel consumatore. E' fatta salva l'applicazione dei marchi di qualità ecologica previsti da disposizioni comunitarie o nazionali.

     6. La responsabilità, per colpa o dolo, dell'esattezza delle informazioni contenute sulle etichette e nelle schede è attribuita al fornitore.

     7. L'autorità preposta alla vigilanza può richiedere al fornitore, con provvedimento motivato, di comprovare l'esattezza delle informazioni di cui al comma 6, qualora sussistano motivi di dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.

 

     Art. 5. Obblighi del distributore.

     1. La responsabilità, per colpa o dolo, di corredare gli apparecchi di cui all'articolo 1 della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile, è attribuita al distributore.

     2. Qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere subito visione degli apparecchi stessi, il distributore è tenuto a garantire che al potenziale contraente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima di acquistare l'apparecchio.

 

     Art. 6. Autorità competente per la vigilanza e il controllo.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento.

     2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche di altri organismi individuati con specifico decreto.

     3. Gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104.